ARTICOLIIN PRIMO PIANO

Istigazione a delinquere: il decreto di sequestro preventivo, mediante oscuramento, del sito web di Forza Nuova

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, decreto di sequestro preventivo, 11 ottobre 2021
Procuratore dott. Prestipino, sost. proc. dott. Dall’Olio – dott. Arcuri

Segnaliamo ai lettori, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, il decreto di sequestro preventivo, mediante oscuramento, del sito internet di Forza Nuova emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

La Procura di Roma ha anzitutto richiamato le condotte contestate agli indagati, chiamati a rispondere del reato di cui all’art. 414 c.p. (istigazione per delinquere) «per aver redatto, sottoscritto e pubblicato, sul sito internet “www.forzanuova.eu” il comunicato “Altro che forza Nuova. Il popolo ha alzato il livello dello scontro e non si fermerà” […] in particolare affermando: “Mesi di piazze pacifiche non hanno fermato l’attuazione del Great Reset, ora la musica è cambiata e il direttore d’orchestra e compositore è solo il popolo in lotta – costretto a difendersi dalla ferocia unanime di chi dovrebbe rappresentarlo, l’attacco alla CGIL rientra perfettamente in questo quadro analitico – che ha deciso di alzare il livello dello scontro. Da domani, dal 15 ottobre, e fino a che il green pass non verrà ritirato definitivamente, la rivoluzione popolare non fermerà il suo cammino, con o senza di noi».

Trattandosi di condotte che, «anche e soprattutto alla luce dei recentissimi avvenimenti verificatisi in diverse città d’Italia», integrano il reato contestato, la Procura di Roma ha ritenuto che la libera disponibilità e visibilità del sito internet possa «ulteriormente aggravare e protrarre le conseguenze del reato ipotizzato, continuando a pubblicizzare metodi di protesta, “di lotta e scontro”, fondati unicamente sulla violenza e sulla prevaricazione».

Tale evenienza – prosegue il provvedimento – «può essere evitata unicamente disponendo il sequestro preventivo del sito web mediante il cd. “oscuramento”, in modo tale da impedirne la consultazione da parte degli utenti della rete e l’ulteriore utilizzo da parte degli autori del reato».

In punto di diritto, la Procura ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, «ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’articolo 414, comma 3, c.p., non basta l’esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, ma occorre che il comportamento dell’agente sia tale per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell’autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, da determinare il rischio effettivo della consumazione di altri reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato» (Cassazione Penale, Sez. VI, 18/04/2019, n. 31562) nonché quello secondo cui «il delitto di istigazione a delinquere, previsto dall’art. 414 c.p., è reato di pericolo concreto e non presunto e richiede, di conseguenza, per la sua configurazione, un comportamento che sia ritenuto concretamente idoneo, sulla base di un giudizio ex ante, a provocare la commissione di delitti» (Cassazione Penale, Sez. V, 12/09/2019, n. 48247, in Cassazione Penale 2020, 7-8, p. 2872).

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com