Patteggiamento: alle Sezioni Unite la possibilità, per il giudice, di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività in caso di mancato esplicito consenso dell’imputato
Cassazione Penale, Sez. V, Ordinanza, 18 ottobre 2021 (ud. 7 ottobre 2021), n. 37698
Presidente Vessichelli, Relatore Morosini
Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui sono state rimesse alle Sezioni Unite le seguenti questioni di diritto:
– «se, in tema di patteggiamento, il giudice, ratificando l’accordo intervenuto tra le parti, possa, di ufficio, subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena a una delle condizioni previste dall’art. 165, comma primo, cod. pen. nel caso in cui tale condizione sia rimasta estranea alla pattuizione e, in particolare, se sia possibile subordinarlo alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività in caso di mancato esplicito consenso dell’imputato»;
– «se, in tema di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, il computo della durata di tale misura debba essere effettuato con riferimento solo al criterio dettato dall’art. 165, comma primo, cod. pen. (per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa) oppure con riferimento al criterio desumibile dal combinato disposto degli artt. 18 bis disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000 (non inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi)».