Più fatti di reato, non oggetto di un unico processo, e possibilità di ricorrere alla messa alla prova: sollevata questione di legittimità costituzionale
Tribunale di Bologna, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, Ordinanza, 16 giugno 2021
Giudice dott. Domenico Truppa
Segnaliamo ai lettori, in tema di messa alla prova, l’ordinanza con cui il Tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis c. 4 c.p. nella parte in cui, disponendo che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non possa essere concessa più di una volta, non prevede che l’imputato ne possa usufruire per reati connessi ex art. 12 c. 1 lett. b) c.p.p. con altri oggetto di procedimenti già definiti.
La possibilità che l’imputato possa usufruire dell’istituto una sola volta – si legge nel provvedimento – “non esclude, in linea di principio, che in caso di simultaneus processus aventi ad oggetto più fatti di reato, il Giudice possa riconoscere il vincolo della continuazione e giungere (con adeguata motivazione) ad un giudizio di meritevolezza del programma di trattamento redatto dall’UEPE anche attraverso l’esercizio dei poteri (integrativi e/o aggiuntivi) in tema di condotte riparatorie a favore della persona offesa e di commisurazione dei tempi e modi di espletamento del lavoro di pubblica utilità. In tale situazione processuale, il reato (continuato) contestato sarà dichiarato estinto con sentenza dal Giudice che accerta l’esito positivo della messa alla prova“.
Può però accadere – prosegue il giudice a quo – “per scelta processuale del PM nella fase delle indagini preliminari o per diversa tempistica processuale in ordine alla iscrizione nel registro degli indagati di più procedimenti in capo alla medesima persona, che per un solo fatto di reato si giunga a processo e per esso sia richiesta la messa alla prova. L’esito positivo della stessa determina le condizioni per l’emissione della sentenza di estinzione del reato che consuma definitivamente l’unica possibilità di usufruirne da parte dell’imputato. La successiva richiesta di messa alla prova in altri procedimenti – per fatti che possono essere ritenuti connessi ex art. 12 c. 1 lett. b) c.p.p. – è destinata ad essere dichiarata inammissibile dal Giudice per violazione della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 168-bis c.p.“.
Già da tali circostanze, “si coglie in maniera apprezzabile l’irrazionalità del sistema conseguente all’applicazione della norma censurata: la messa alla prova, per poter essere richiesta nell’unica volta esperibile, deve riguardare solo fatti giudicati in uno stesso procedimento“.
In conclusione, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis c. 4 c.p.p. nella parte in cui, stabilendo che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non possa essere concessa più di una volta, non prevede che l’imputato ne possa usufruire per reati connessi ex art. 12 c. 1 lett. b) c.p.p. con altri oggetto di procedimenti già definiti.