Recepimento della direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza: il testo del parere approvato dalla Commissione Giustizia
Segnaliamo ai lettori, in merito allo schema di decreto legislativo recante “disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti”, il testo del parere approvato in data 20 ottobre 2021 dalla Commissione Giustizia della Camera.
Rispetto al testo presentato, la Commissione ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni:
1) quanto all’attuazione dell’articolo 4 della direttiva sui riferimenti in pubblico alla colpevolezza:
all’articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole «esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa» aggiungere il seguente periodo: «La determinazione di procedere a conferenza stampa deve essere assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano»;
all’articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire la parola «rilevanti» con la parola «specifiche»;
all’articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire il comma 3-bis con il seguente: «Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia a fornire, tramite propri comunicati ufficiali oppure proprie conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L’autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3»;
all’articolo 4, prevedere un procedimento più snello per la correzione dell’errore in riferimento alla salvaguardia della presunzione d’innocenza;
2) quanto all’articolo 7 della direttiva sul diritto al silenzio e sul diritto a non autoincriminarsi, sia specificato all’articolo 314 del codice di procedura penale che la condotta dell’indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere, non costituisce, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia cautelare subita;
3) quanto all’articolo 10 della direttiva sui mezzi di ricorso, sia modificato il comma 4 del nuovo articolo 115-bis in merito al l’istanza di correzione e di opposizione sostituendo le parole « al giudice che lo ha emesso » con le seguenti: «all’ufficio del giudice che lo ha emesso».