La nuova disciplina del regime di acquisizione dei tabulati telefonici e telematici: scenari e prospettive.
in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 10 – ISSN 2499-846X
Dopo la pronuncia del 2 marzo 2021 della Corte di giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione nel caso H.K. (causa C-746/18), anche a seguito dei contrastanti provvedimenti assunti dai Giudici italiani, è finalmente intervenuto il Governo, con un provvedimento d’urgenza (pubblicato in questa Rivista, ivi), a delineare la nuova disciplina in tema di acquisizione dei tabulati telefonici e telematici.
Il decreto-legge n. 132/2021, recante “Misure urgenti in materia di giustizia e difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP”, prevede all’art. 1 (titolato “Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale”) la sostituzione del comma 3 dell’art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 con una nuova formulazione che recepisce i principi espressi dai Giudici del Lussemburgo.
Come si legge nel preambolo del decreto, l’intervento del legislatore è stato motivato dalla “straordinaria necessità ed urgenza di garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, e in particolare di circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di garantire che dette attività siano soggette al controllo di un’autorità giurisdizionale”.
Tale decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 30 settembre 2021 ed ha efficacia immediata.
Il legislatore italiano è quindi opportunamente intervenuto, sollecitato dalla giurisprudenza dell’Unione, ad individuare i casi e le modalità di accesso ai dati telefonici e telematici, consentendo tale forte intrusione nella privacy solamente in caso di:
- reati con pena non inferiore a tre anni, consentendo una deroga a tale limite per i reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi;
- sussistenza di sufficienti indizi;
- rilevanza dei dati ai fini della prosecuzione delle indagini;
- decreto motivato del Giudice su richiesta del Pubblico Ministero o su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.
La nuova disciplina sulla data retention è stata aspramente criticata soprattutto dai Pubblici Ministeri in quanto sottrae ai medesimi il potere di disporre l’acquisizione dei tabulati attribuendola al Giudice, ma allo stesso tempo è stata sollecitata da più voci in giurisprudenza e in dottrina.
Data la rilevante invasività della data retention e la “frizione” della stessa con i diritti fondamentali dell’individuo, questa riforma è indubbiamente un traguardo importante per il nostro ordinamento che si è finalmente adeguato ai rigorosi parametri da anni imposti, in questa materia, dalle direttive europee e dalla giurisprudenza sovranazionale.
Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Rinaldini, La nuova disciplina del regime di acquisizione dei tabulati telefonici e telematici: scenari e prospettive, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 10