Divieto di avvicinamento alla persona offesa e indicazione specifica dei luoghi oggetto di divieto: depositata la sentenza delle Sezioni Unite (n. 39005/21).
Cass. pen., Sez. Un., Sent. 28 ottobre 2021 (ud. 29 aprile 2021), n. 39005
Presidente Cassano, Relatore Di Stefano
Come avevamo anticipato, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se nel disporre la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ex art. 282-ter c.p.p., il giudice deve necessariamente determinare specificamente i luoghi oggetto di divieto”.
Con sentenza n. 39005, pronunciata in data 29 aprile 2021 e depositata in data 28 ottobre 2021, le Sezioni Unite hanno affermato che: “il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (art. 282-ter, comma 1, cod. proc. pen.) può limitarsi ad indicare tale distanza. Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente”.