ARTICOLIDalle Sezioni UniteDIRITTO PENALE

“Pornografia domestica” e art. 600-ter c.p.: l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite

Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 28 ottobre 2021, informazione provvisoria n. 18
Presidente Cassano, Relatore Sarno

Come avevamo anticipato, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: «se il reato di cui all’art. 600-ter, comma 1, n. 1, cod. pen. risulti escluso nell’ipotesi in cui il materiale pedo-pornografico sia prodotto, ad esclusivo uso privato delle persone coinvolte, con il consenso di persona minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, in relazione ad atti sessuali compiuti nel contesto di una relazione affettiva con persona minorenne che abbia la capacità di prestare un valido consenso agli atti sessuali, ovvero con persona maggiorenne».

All’esito dell’udienza del 28 ottobre 2021, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi: «Nel rispetto della volontà individuale del minore con specifico riguardo alla sfera di autonomia sessuale, il valido consenso che lo stesso può esprimere agli atti sessuali con persona minorenne o maggiorenne, ai sensi dell’art. 609 quater cod. pen., si estende alle relative riprese, sicché è da escludere, in tali ipotesi, la configurazione del reato di produzione di materiale pornografico, sempre che le immagini o i video realizzati siano frutto di una libera scelta e siano destinati all’uso esclusivo dei partecipi all’atto. Al di fuori della ipotesi descritta, la destinazione delle immagini alla diffusione può integrare il reato di cui all’art. 600 ter, primo comma, cod. pen., ove sia stata deliberata sin dal momento della produzione del materiale pedopornografico. Viceversa, le autonome fattispecie di cui al terzo e al quarto comma dell’art. 600 ter ricorrono allorché una qualsiasi delle condotte di diffusione o offerta in esse previste sia posta in essere successivamente ed autonomamente rispetto alla ripresa legittimamente consentita ed al di fuori dei limiti sopra indicati».

Redazione Giurisprudenza Penale

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