ARTICOLIDiritto Penitenziario

Detenuti al 41-bis, diritto alla sessualità e accesso a riviste per soli adulti

Cassazione Penale, Sez. I, 11 ottobre 2021 (ud. 8 giugno 2021), n. 36865
Presidente Tardio, Relatore Centofanti

Segnaliamo, in merito al tema del diritto alla sessualità all’interno degli istituti penitenziari, la sentenza con cui la Cassazione si è pronunciata sulla possibilità, per un detenuto sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis O.P., di ricevere presso l’istituto riviste per soli adulti.

Le misure limitative del 41-bis – si legge nella decisione – «si giustificano alla luce di dati emersi dalla pluriennale esperienza: vale a dire che libri, giornali e stampa in genere sono molto spesso usati dai ristretti quali veicoli per comunicare illecitamente con l’esterno, ricevendo o inviando messaggi in codice che, da un lato, non interrompono (ma possono anche alimentare) le comunicazioni di tipo criminale, dall’altro, costituiscono concreti pericoli per l’ordine interno degli istituti, finendo per vanificare la funzione di base del regime carcerario speciale».

Per quel che concerne le riviste pornografiche, «l’impresa di mantenimento non poteva garantire il loro approvvigionamento sia per la difficile reperibilità del prodotto sul mercato delle edizioni cartacee (dovuto al sopravvento delle tecnologie digitali), sia per l’assenza di significativa domanda da parte della popolazione detenuta. In ogni caso, all’introduzione delle riviste in istituto, tramite abbonamento, appariva comunque di ostacolo – nella rappresentazione dell’Amministrazione – la concreta possibilità e facilità, validata dall’esperienza, che all’interno di esse trovassero ampio spazio annunci e messaggi privati, gratuiti o a pagamento, nonché inserzioni pubblicitarie a sfondo sessuale, dietro i quali abilmente nascondere messaggi criptici, di non agevole decifrazione, pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica e tali da aggirare le finalità del regime speciale».

La Corte prosegue osservando come «il tema della sessualità all’interno degli istituti penitenziari – intesa come possibilità accordata alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime – evochi una esigenza reale e fortemente avvertita, cui solo il legislatore potrebbe accordare ragionevole realizzazione nel prudente contemperamento dei vari interessi in gioco».

Tuttavia, l’autoerotismo – si legge nella sentenza – «esula da tale problematica: anche a volerlo considerare un aspetto della sessualità, nella sua accezione più lata, esso non è impedito – di per sé – dallo stato detentivo. La fruizione di materiale pornografico costituisce uno dei mezzi possibili per la sua migliore soddisfazione, ma non ne costituisce presupposto ineludibile, sicché non può ragionevolmente affermarsi che, attraverso il pratico disconoscimento di una tale eventualità, poggiante sull’assetto e sulle caratteristiche dello speciale regime di detenzione, passi la negazione di un diritto inviolabile della personalità».

In conclusione, «l’inibizione all’ingresso in istituto di riviste per soli adulti risponde a finalità di ordine e sicurezza pubblica non arbitrariamente perseguite, né il divieto frustra, sotto l’aspetto considerato, alcun diritto fondamentale di rilevanza costituzionale, venendo semmai ad incidere solo sulle concrete modalità di esercizio del diritto stesso».

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com