ARTICOLIDIRITTO PENALE

La Cassazione sui criteri per determinare l’imposta evasa in sede penale.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. III, Sent. 18 novembre 2021 (ud. 1° ottobre 2021), n. 42167
Presidente Di Nicola, Relatore Reynaud

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione terza, si è pronunciata in merito alla determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa nel reato di omessa dichiarazione (art. 5, d. lgs. n. 74/2000).

Il Collegio ha ricordato che “ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. 74 del 2000, non può farsi ricorso alle presunzioni tributarie, in quanto spetta al giudice penale la determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa procedendo d’ufficio ai necessari accertamenti, eventualmente mediante il ricorso a presunzioni di fatto”.

In materia di reati fiscali, infatti, “vale il principio giusta il quale spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l’ammontare dell’imposta evasa, da intendersi come l’intera imposta dovuta e non versata (…) in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria (…). In particolare, in sede penale occorre sempre privilegiare il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento fiscale”.

La Corte ha conclusivamente affermato che “nell’accertamento degli elementi costitutivi dei reati tributari, il giudice può fare legittimamente ricorso ai verbali di constatazione redatti dagli organi accertatori ai fini della determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, nonché ricorrere all’accertamento induttivo dell’imponibile quando le scritture contabili imposte dalla legge siano state irregolarmente tenute (…), a condizione, però, che proceda ad autonoma verifica di tali dati indiziari unitamente ad elementi di riscontro, eventualmente acquisiti anche ‘aliunde’, che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa, privilegiando il dato fattuale reale rispetto a quello di natura meramente formale che caratterizza l’ordinamento fiscale (…)”.

In tema si veda la precedente conforme Cass. n. 16865/2021.