Turbata libertà degli incanti: le motivazioni della Corte di Appello di Milano nella vicenda Uggetti
Corte di Appello di Milano, Sez. II, 17 novembre 2021 (ud. 25 maggio 2021), n. 4090
Presidente Relatore dott.ssa Polizzi
Segnaliamo, in tema di turbata libertà degli incanti, le motivazioni della sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di Appello di Milano nella cd. vicenda Uggetti.
In merito al reato di cui all’art. 353 c.p. – si legge nella sentenza – “un’interpretazione costituzionalmente orientata e conforme al principio di offensività deve illuminare il giudizio: ci si deve, infatti, confrontare con la necessità di non punire indiscriminatamente le mere irregolarità formali attinenti all’iter procedimentale, irregolarità che, invece, devono essere idonee a ledere i bene giuridici protetti dalla norma, non essendoci un interesse fine a se stesso a a garantire la regolarità e la trasparenza della gara, essendo la tutela della mera regolarità formale dell’asta e della P.A. non il bene tutelato dall’art. 353 c.p., ma un presidio per la libera concorrenza, strumentale al perseguimento dell’interesse della P.A.“.
Ne deriva che “la turbativa non ricorre in presenza di qualsiasi disordine relativo alla tranquillità della gara, essendo necessaria una lesione, anche potenziale, agli scopi economici della P.A. e all’interesse dei privati di poter partecipare alla gara, dovendosi comunque guardare alla realizzazione delle condizioni per la migliore soddisfazione delle esigenze utilitaristiche della P.A.“.