CONTRIBUTIDalle Sezioni UniteDIRITTO PENALE

Prime note estemporanee di commento alle Sezioni Unite n. 42415/21 in tema di confisca

in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 11 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 18 novembre 2021 (ud. 27 maggio 2021), n. 42415
Presidente Cassano, Relatore Mogini

Scrivo questo primo breve commento “a caldo” dopo una prima veloce lettura della sentenza in epigrafe, riservandomi un esame più serio e approfondito in futuro.

Ferma restando la chiarezza espositiva ed il rigore logico con cui è stata redatta la sentenza, rimango comunque poco convinto sull’aspetto del nesso di derivazione diretta tra la somma di denaro oggetto di sequestro/confisca diretta rispetto al reato commesso.

Sembra di capire, leggendo la sentenza, che il nesso di pertinenzialità sia in re ipsa, data la natura fungibile del bene (denaro) oggetto della misura ablatoria, bene destinato automaticamente a “confondersi” con il patrimonio del reo.

Quindi il sequestro/confisca di una somma “x” di denaro, coincidente con il profitto del reato nel suo valore “nominale”, costituirebbe sempre e comunque sequestro/confisca “diretta” in qualsiasi momento venga effettuata rispetto alla commissione dell’illecito e su qualsiasi somma l’indagato/imputato abbia la disponibilità, indipendentemente dalla sua provenienza.

Se è certamente impensabile riuscire a sequestrare fisicamente proprio “quel” denaro oggetto dell’illecito profitto (anche perché per taluni reati, come quelli tributari, si tratterebbe di un “risparmio di spesa” piuttosto che di una ”novella ricchezza”), tuttavia non paiono esaustive quelle ragioni indicate in sentenza secondo cui “… il nesso eziologico di diretta provenienza che lega al reato la somma acquisita dall’autore…va tuttavia individuato, definito e conformato in relazione alla peculiare natura del denaro e della disciplina giuridica sua propria.” Da ciò conseguirebbe che il sequestro di una somma di denaro, corrispondente al profitto del reato, di provenienza lecita e successiva alla commissione del reato stesso, giacente su un c/c intestato alla persona giuridica legalmente rappresentata dall’imputato, non possa essere considerato legittimamente una misura sanzionatoria “per equivalente”, bensì una misura “di sicurezza”: il Giudice la definisce anzi una “misura ripristinatoria” tout court, ma un simile meccanismo (che configura quasi il passaggio alla misura di prevenzione) costituisce una forzatura sistematica vanificante i faticosi progressi compiuti in tema di civiltà giuridica. In altre parole, la natura e disciplina giuridica particolari del bene-denaro non consentirebbero, a sommesso parere di chi scrive, di estendere il concetto di pertinenzialità della condotta illecita fino a comprendere casi come quello sopra illustrato.

Credo che, nonostante il moltiplicarsi di pronunce a Sezioni Unite, il dibattito sia ben lungi dall’essere sopito. Già fin d’ora è possibile trarre due conclusioni:

1) Sembra che il principio di diritto contenuto nella sentenza (peraltro confermativo dei precedenti arresti giurisprudenziali a Sezioni Unite richiamati) sia stato adattato e “misurato”, come spesso accade, con troppa attenzione al caso concreto (per il quale non vi erano alternative alla confisca diretta) ed alle relative conseguenze, prescindendo da una visione più globale del sistema nel suo complesso;

2) Forse più che di erroneità od insufficiente persuasività della sentenza, sarebbe più corretto parlare di anacronismo dell’istituto delle misure di sicurezza e della sua inadeguatezza rispetto ai principi sanciti, oltre che dalla Costituzione, dalle Carte Europee poste a salvaguardia dei Diritti dell’uomo.

Ma questa….è un’altra storia.