ARTICOLIDalle Sezioni UniteIN PRIMO PIANO

Notificazione mediante consegna al difensore nel caso di precedente dichiarazione, da parte dell’addetto al servizio postale, di irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto: l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite

Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 25 novembre 2021, informazione provvisoria n. 20
Presidente Cassano, Relatore Verga

Come avevamo anticipato (v. l’articolo di Massimo Frisetti, Alle Sezioni Unite una questione sulla notificazione mediante consegna al difensore nel caso di precedente dichiarazione, da parte dell’addetto al servizio postale, di irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, in Giurisprudenza Penale, 2021, 10), era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «Se, attestata dall’addetto al servizio postale incaricato della notificazione la irreperibilità dell’imputato presso il domicilio dichiarato o eletto, sia legittima la notificazione successivamente eseguita mediante consegna al difensore a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ovvero sia necessaria l’osservanza delle modalità ordinarie ai sensi dell’art. 170, comma 3, cod. proc. pen.».

All’esito dell’udienza del 25 novembre 2021, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «Nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell’art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all’ufficio postale ai sensi dell’art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l’ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all’art. 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell’ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (fattispecie in cui la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza degli ulteriori presupposti necessari ai fini della dichiarazione di assenza)».

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com