La Cassazione scioglie i nodi interpretativi sulla natura dei poteri del magistrato di sorveglianza nel lavoro extra-murario
in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 11 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sez. I, 15 luglio 2021 (ud. 16 marzo 2021), n. 27374
Presidente Di Tomassi, Relatore Siani
La procedura di ammissione al lavoro all’esterno, regolata dagli artt. 21 L. 26 luglio 1975, n. 354 e 48, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, torna sotto la lente dei giudici di legittimità, a distanza di pochi anni dai decreti di riforma dell’ordinamento penitenziario, che pure hanno riguardato l’istituto in oggetto, senza peraltro ridisegnare il riparto di attribuzioni tra giudice specializzato e autorità amministrativa.
Alla luce del perdurante dibattito giurisprudenziale intorno all’esatta latitudine da riconoscere ai poteri di controllo del magistrato di sorveglianza, il contributo intende richiamare, una volta di più, l’attenzione, sull’annosa questione ermeneutica, nella cornice dei rapporti tra autorità amministrativa e giurisdizionale, in un contesto – quello del lavoro penitenziario – in cui echeggia l’interrogativo, invero mai sopito, sulla completa (o forse futuribile) parificazione tra “lavoratore-detenuto” e lavoratore libero”.
Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Perruccio, La Cassazione scioglie i nodi interpretativi sulla natura dei poteri del magistrato di sorveglianza nel lavoro extra-murario, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 11