ARTICOLIDIRITTO PENALE

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Informiamo i lettori che nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021 è stato pubblicato il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 184, che costituisce la “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti” [Il testo della Direttiva 2019/713 è stato pubblicato in questa Rivista con una analisi di Stefania Carrer – per accedervi, clicca qui].

Il provvedimento entrerà in vigore il 14 dicembre 2021 e introduce le seguenti novità.

Anzitutto, è modificato l’art. 493 ter c.p., fino ad ora rubricato “Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento”.

Le modifiche consistono ne (i.) la sostituzione della rubrica, ora del seguente tenore “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”; (ii.) la rilevanza della condotta in caso di indebito utilizzo di qualunque strumento di pagamento diverso dai contanti.

In secondo luogo, è stato inserito l’art. 493 quater c.p., che prevede la nuova fattispecie di “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

La nuova norma così dispone:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.
2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

In terzo luogo, il decreto modifica l’art. 640 ter c.p., che prevede il reato di “Frode informatica”, introducendo nell’aggravante di cui al secondo comma l’ipotesi che la condotta fraudolenta produca “un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”.

Infine, il presente provvedimento inserisce il nuovo art. 25 octies.1 all’interno del d. lgs. n. 231/2001, rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

La nuova norma così dispone:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all’articolo 493 ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all’articolo 493 quater e per il delitto di cui all’articolo 640 ter, nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.

Redazione Giurisprudenza Penale

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