ARTICOLIDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANO

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Informiamo i lettori che nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 è stato pubblicato il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, che costituisce la “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale” [Il testo della Direttiva può essere consultato qui].

Il presente testo normativo, che entrerà in vigore in data 15 dicembre 2021, giunge in ritardo rispetto ai tempi di recepimento, stabiliti dalla stessa Direttiva entro il termine del 3 dicembre 2020. La Commissione Europea aveva infatti iniziato una procedura di infrazione nei confronti del nostro paese ex art. 258 TFUE [per i riferimenti della procedura di infrazione si rimanda alla relativa pagina del sito del Senato].

Il decreto si compone di due articoli, solo il primo dei quali introduce le novità di interesse.

Il decreto introduce modifiche alla fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

Per tutte tali fattispecie sono previsti (i.) l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto, che ora comprende anche i delitti colposi e le contravvenzioni punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; (ii.) una diversa risposta sanzionatoria a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione.

Per quanto riguarda la ricettazione sono inoltre previsti (i.) una aggravante, qualora il fatto sia stato commesso nell’esercizio di una attività professionale; (ii.) una nuova ipotesi di ricettazione di speciale tenuità, qualora il reato presupposto sia costituito da una qualsiasi contravvenzione.

Per il solo autoriciclaggio, la attenuante ad effetto speciale di cui al secondo comma, che in precedenza prevedeva la più mite sanzione della reclusione da uno a quattro anni, è ora qualificata come circostanza attenuante comune.

Da ultimo, merita inoltre segnalare che è stata eliminata la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della giustizia prevista dall’articolo 9 c.p. per i reati di ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino all’estero.

Per un commento allo schema di tale decreto legislativo, si rinvia al contributo di M. A. Morabito. Si rinvia inoltre al presente link per il parere della Commissione Giustizia della Camera reso sul tale testo.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com