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Inammissibili le questioni sulla legittimità dell’art. 317-bis c.p. (ante l. 3/2019) nella parte in cui prevede l’automatica applicazione dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna per il reato di cui all’art. 319 c.p.

Corte Costituzionale, 2 dicembre 2021, sentenza n. 232
Presidente Coraggio, Relatore Zanon

Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 37796 del 2020 la sesta sezione penale della Corte di Cassazione aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 317-bis del codice penale, nella versione precedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lettera m), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), «nella parte in cui prevede l’automatica applicazione dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il reato di cui all’art. 319 cod. pen., ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione».

Con sentenza n. 232 del 2021, la Corte ha dichiarato le questioni inammissibili.

Redazione Giurisprudenza Penale

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