Appropriazione indebita: sulla responsabilità dell’amministratore di condominio che, dopo aver ricevuto le somme dai condomini, ometta di pagare le spese di condominiali
Cassazione Penale, Sez. II, 14 dicembre 2021 (ud. 27 ottobre 2021), n. 45902
Presidente Rago, Relatore Pellegrino
Con la pronuncia in esame, i giudici di legittimità hanno ricordato come il delitto di appropriazione indebita “si realizzi rispetto alle somme di denaro che siano affidate al detentore con un vincolo di destinazione, con l’accertamento della mancata destinazione delle somme alla finalità convenuta, indipendentemente dall’individuazione dell’atto di disposizione che sia stato effettuato con l’uso di tali somme“.
Nel caso di specie – prosegue la Corte – “si è verificato che, a fronte degli incassi di somme da parte dell’amministratore di condominio da destinare ai pagamenti delle spese condominiali, era risultato un ammanco di somme che, logicamente, non erano state destinate alle finalità per le quali i condomini le avevano affidate all’amministratore. Ciò era sufficiente per dimostrare la responsabilità dell’imputato, considerata la veste di mandatario dell’imputato e l’assenza di prove contrarie fornite dallo stesso per giustificare la differenza tra le somme che dovevano risultare in cassa o impiegate per i pagamenti, e le somme effettivamente rinvenute“.
Tale situazione è risultata dimostrata dal fatto che “i condomini avessero chiesto spiegazioni all’amministratore che, come risulta da alcuni verbali di assemblee condominiali, aveva ammesso l’esistenza di debiti anche significativi. In particolare, l’imputato, all’atto della cessazione dell’incarico, aveva consegnato a ciascun nuovo amministratore un documento denominato “situazione contabile” in cui aveva indicato la somma della quale il condominio era nei suoi confronti creditore; lo stesso, inoltre, si era impegnato nei confronti di quasi tutti i condominii a restituire le somme mancanti“.
In conclusione, è stato riaffermato il seguente principio di diritto: “integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell’amministratore condominiale che, ricevute le somme di denaro necessarie dai condomini, ometta di effettuare i dovuti pagamenti senza necessità di provare la diversa destinazione impressa alle somme“.