CONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Ingiusta imputazione: il rimborso delle spese di lite nel processo penale

in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 1 – ISSN 2499-846X

Il codice del processo penale non conteneva fino all’avvento all’art. 1, commi 1015 – 1022, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. legge di bilancio) alcuna disposizione espressa o di mero rinvio disciplinante il fenomeno della rifusione delle spese giudiziarie sostenute dall’imputato assolto.

Il dirigismo statale, quindi, per lungo tempo ha escluso la condanna dello Stato al rimborso delle spese di giustizia sulla base di una giustificata” esigenza di prevenzione e repressione dei reati, che a costo di un sacrificio ritenuto accettabile, quello delle finanze dell’ex accusato, comportava che lo Stato stesso non corrispondesse alcunché, salvo peculiari ipotesi. Proprio da queste ultime occorre principiare per ravvisare quelle linee guida che, unitamente ai parametri costituzionali e comunitari, hanno permesso di dare, quale segno di civiltà di cui si sentiva la mancanza, una risposta affermativa al quesito. Il tutto, nella piena consapevolezza che fino all’avvento della legge n. 178 cit. l’unico tipo di ristoro previsto dall’ordinamento era quello riguardante i casi di “ingiusta detenzione”, giacché sconosciuto era l’istituto dell’“ingiusta imputazione” e la conseguente possibilità per l’indagato/imputato dichiarato innocente distogliere le spese legali comunque affrontate.

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. S. Foderà, Ingiusta imputazione: il rimborso delle spese di lite nel processo penale, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 1