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Reati contro la P.A. e restituzione integrale del prezzo o del profitto quale condizione per il patteggiamento: sollevata questione di legittimità costituzionale

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Tribunale di Firenze, Sezione GIP, Ordinanza, 23 luglio 2021
Giudice dott. Boninsegna

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, segnaliamo l’ordinanza con cui il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 444 c.1-ter c.p.p. nella parte in cui impone, come condizione di ammissibilità della domanda di patteggiamento, l’integrale restituzione del prezzo o del profitto del reato anche per il caso in cui un concorrente nel reato abbia ricevuto a tale titolo una quota parte soltanto del tutto o nulla in concreto e, di contro, non prevede che per il caso di concorso di persone nel reato ogni concorrente sia tenuto, ai fini della condizione di procedibilità dell’istanza di patteggiamento, a restituire solo la quota parte effettivamente conseguita, ovvero ne sia esentato per il caso in cui non abbia conseguito nulla.

La norma – si legge nell’ordinanza –  «regola le ipotesi in cui, in uno schema il più elementare e povero di sfumature, un pubblico ufficiale abbia ricevuto il prezzo del reato di corruzione o abbia comunque conseguito un profitto ben individuabile, senza che ricorrano elementi di disturbo nel calcolo stesso, come la pluralità di agenti, la pluralità di reati o di profitti conseguiti, un ammontare complessivo suddiviso tra più concorrenti, ovvero non conseguito da alcuni di essi; con la conseguenza che, nel caso di patteggiamento, l’interessato sarebbe tenuto, in una condizione di solidarietà, inespressa, ma di fatto, con tutti i coimputati alla restituzione dell’intera cifra che astrattamente fosse prospettabile come prezzo o profitto del reato complessivamente considerato».

Non si ravvede – prosegue il Giudice a quo – «la differenza tra chi abbia commesso uno o più reati in solitaria, e chi abbia commesso uno o più reati in concorso, laddove in quest’ultimo caso ciascun concorrente dovrebbe rispondere, secondo criteri di ragionevolezza, nei limiti dell’arricchimento effettivamente e personalmente conseguito, altra essendo la ratio della norma in trattazione rispetto a quella della punizione del concorrente nel reato sotto il profilo più propriamente sanzionatorio, in cui ciascun concorrente risponde per l’intero illecito, e pur sempre nei limiti della propria effettiva e concreta partecipazione».

Ne deriva – conclude l’ordinanza –«che non risulta ragionevole estendere l’onere della restituzione per l’intero ammontare del profitto a tutti i concorrenti nel reato, ai fini che interessano, cioè per accedere al patteggiamento, laddove l’intero non sia caduto nella sfera di locupletazione del singolo concorrente, il quale può aver conseguito una parte soltanto del profitto o anche nulla in concreto».

Redazione Giurisprudenza Penale

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