La Cassazione sulle condizioni per disporre l’arresto provvisorio nell’ambito della procedura di estradizione.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. VI, Sent. 30 dicembre 2021 (ud. 29 dicembre 2021), n. 47415
Presidente Fidelbo, Relatore Vigna
In tema di estradizione, con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione sesta, ha affermato che “l’arresto provvisorio da parte della polizia giudiziaria non richiede, ai sensi dell’art. 716 cod. proc. pen., l’avvenuta proposizione della domanda di estradizione da parte dello Stato estero, essendo sufficiente l’inoltro della domanda di arresto provvisorio e la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 715, comma 2, cod. proc. pen. La segnalazione all’Interpol da parte dello Stato richiedente, infatti, costituisce di per sé una domanda volta all’adozione della misura precautelare, preordinata all’inoltro della domanda di estradizione“.
Al riguardo il Collegio ha pure precisato che “ai fini della convalida dell’arresto operato d’urgenza dalla polizia giudiziaria e dell’applicazione provvisoria di misure cautelari (…) non è richiesta la trasmissione del provvedimento limitativo della libertà personale adottato dall’autorità estera, ma unicamente la dichiarazione che tale provvedimento sia stato emesso, giacché l’inserimento nel bollettino delle ricerche della richiesta di arresto provvisorio a fini estradizionali o la diffusione di ricerca per l’arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l’indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale, è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dall’art. 715, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per la convalida dell’arresto e l’applicazione provvisoria di misure cautelari“.