Perché non bisogna avere paura degli effetti del referendum e perché l’art. 579, comma 1, c.p. non ha contenuto costituzionalmente vincolato. Analisi alla luce della giurisprudenza costituzionale e della Legge 219/2017.
in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 1-bis – ISSN 2499-846X
Premessa una breve esposizione delle principali obiezioni mosse all’ammissibilità del referendum abrogativo dell’art. 579 c.p., il presente lavoro si propone di argomentare sul perché dette obiezioni si rivelino, in realtà, prive di fondamento e di concretezza.
Si dimostrerà, specificamente, che l’art. 579 c.p., nella parte oggetto del referendum, non ha contenuto costituzionalmente vincolato e che la depenalizzazione parziale dell’omicidio del consenziente, nei limiti del referendum, non potrà aprire ai terribili scenari talora ipotizzati.
In conclusione, ci si soffermerà sulle prospettive giuridiche successive all’approvazione del referendum.
Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Flore, Perché non bisogna avere paura degli effetti del referendum e perché l’art. 579, comma 1, c.p. non ha contenuto costituzionalmente vincolato. Analisi alla luce della giurisprudenza costituzionale e della Legge 219/2017, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 1-bis