ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEImpugnazioni

Riconducibilità della sentenza di proscioglimento “nel merito” (pronunciata dopo la regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento) al modello di cui all’art. 469 c.p.p.: depositata la sentenza n. 3512/2022 delle Sezioni Unite

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 31 gennaio 2022 (ud. 28 ottobre 2021), n. 3512
Presidente Cassano, Relatore Pistorelli

Come avevamo anticipato, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se la sentenza di proscioglimento “nel merito”, pronunziata dopo la regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia riconducibile al modello di cui all’art. 469 cod. proc. pen. e se, di conseguenza, essa sia inappellabile».

Con sentenza n. 3512 – depositata il 31 gennaio 2022 – le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «la sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all’art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge».

Redazione Giurisprudenza Penale

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