ARTICOLIDiritto Penitenziario

Affidamento terapeutico e pericolo di recidiva

[a cura di Valentina Manchisi]

Cassazione Penale, Sezione I, 27 gennaio 2022 (ud. 14 dicembre 2021), n. 3146
Presidente Casa, Relatore Renoldi

Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta per delineare i confini della misura alternativa dell’affidamento in prova in casi particolari, c.d. affidamento terapeutico, previsto dall’art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

L’aspetto che trae origine dal dettato normativo e che viene posto dalla Corte quale condizione per la concedibilità della misura è la valutazione del Tribunale di Sorveglianza in ordine al programma di recupero che deve assicurare la prevenzione del pericolo che il soggetto richiedente commetta altri reati.

Orbene, nel caso di specie, pur a fronte di un programma terapeutico già in essere e ritenuto sufficiente dal giudice di un processo pendente per la concessione della misura cautelare degli arresti domiciliari, il Tribunale di Sorveglianza ha valutato quello stesso programma come inidoneo a prevenire il pericolo di recidiva sulla base di uno svariato ordine di ragioni: l’arresto e la successiva condanna (non definitiva) per un grave reato in materia di armi alla pena di anni quattro di reclusione, cui è seguita la revoca di analoga misura alternativa già precedentemente ottenuta; l’applicazione di una sanzione disciplinare nel corso della custodia cautelare; l’omertà manifestata con riferimento a talune intimidazioni subìte e, dunque, una scarsa collaborazione con gli organi investigativi.

La Corte ha ritenuto che non sia stata applicata la preclusione di cui all’art. 58 quater co. II legge 26 luglio 1975 n. 354, come ritenuto nelle doglianze della difesa, in quanto sarebbero stati questi “elementi indicativi di una scarsa affidabilità del soggetto a consentire una “fisiologica opinabilità di apprezzamento”.

In quest’ottica, la pronuncia si pone in linea con recenti arresti giurisprudenziali che hanno ribadito la necessità che il Tribunale di Sorveglianza svolga, caso per caso, il comportamento e l’attitudine del condannato per giustificare la concessione o la revoca di una misura alternativa alla detenzione in carcere.

Redazione Giurisprudenza Penale

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