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Riparazione per ingiusta detenzione: sulla rilevanza del silenzio serbato dall’indagato in sede di interrogatorio dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (presunzione di innocenza)

Cassazione Penale, Sez. IV, 15 marzo 2022 (ud. 8 febbraio 2022), n. 8616
Presidente Dovere, Relatore Cappello

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, segnaliamo la pronuncia con cui la Corte di Cassazione ha affermato che l’orientamento secondo cui, «ai fini dell’accertamento dell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, può rilevare il comportamento silenzioso o mendace dell’indagato», deve ritenersi oggi superato dall’intervento del legislatore di cui al D. Lgs. n. 188 del 8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021 (il quale ha introdotto, tra le altre modifiche al codice di procedura penale, anche quella che riguarda l’art. 314, aggiungendo al comma 1 dell’articolo il seguente periodo: «l’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo»).

È chiara – si legge nella pronuncia – «l’opzione del legislatore: si è in tal modo inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all’esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva)».

Alla luce di tali principi, la Corte ha annullato, con rinvio, l’ordinanza impugnata per un nuovo giudizio alla Corte d’appello «in relazione alla necessaria verifica di elementi, rimasti eventualmente accertati all’esito del verdetto assolutorio, dai quali possa ricavarsi un comportamento dell’interessato, diverso dal silenzio serbato su circostanze ritenute rilevanti per neutralizzare la portata accusatoria degli elementi raccolti nel corso delle indagini, idoneo a comportare la condizione ostativa di cui all’art. 314, c. 1, come modificato dal D. Lgs. n. 188 del 2021».

Redazione Giurisprudenza Penale

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