La desistenza volontaria e il recesso attivo nel concorso di persone nel reato: quali ponti d’oro al concorrente che fugge?
in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 3 – ISSN 2499-846X
Nel codice penale attuale manca una disposizione ad hoc che disciplini espressamente il fenomeno della desistenza volontaria e del recesso attivo nel concorso di persone nel reato.
A fronte della lacuna legislativa, dottrina e giurisprudenza di legittimità si sono da tempo interrogate sulla possibilità di combinare l’art. 56, comma 3 e 4, c.p. con l’art. 110 c.p. evidenziando, in particolare, due questioni problematiche: la prima riguarda la struttura dell’atto di desistenza o di recesso del concorrente perché questi possa beneficiare dell’impunità per il delitto concorsuale ovvero di una riduzione della pena; la seconda, invece, attiene alla disciplina applicabile per gli altri concorrenti, vale a dire se gli effetti favorevoli derivanti dai due istituti si estendano agli altri correi, eventualmente rimasti inerti e ignari del ravvedimento altrui.
I due interrogativi, tuttavia, non si pongono negli stessi termini per i due istituti: mentre, infatti, la desistenza volontaria del concorrente domina da sempre il dibattito scientifico e giurisprudenziale, ancora diviso sulla natura giuridica da riconoscere all’art. 56, comma 3, c.p., il recesso attivo, invece, non sembra allo stato emergere come effettivo “ponte d’oro” per il correo che intende fuggire dall’impresa collettiva.
Come citare il contributo in una bibliografia:
I. Fontana, La desistenza volontaria e il recesso attivo nel concorso di persone nel reato: quali ponti d’oro al concorrente che fugge?, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 3