Acquisizione dei tabulati telefonici: la disciplina transitoria (Legge 23 novembre 2021, n. 178 di conversione del d.l. 30 settembre 2021, n. 132) è compatibile con la Direttiva 2002/58/CE (trattamento dati personali)
Cassazione Penale, Sez. III, 1° aprile 2022 (ud. 31 gennaio 2022), n. 11991
Presidente Marini, Relatore Andreazza
Segnaliamo ai lettori, in tema di acquisizione dei tabulati telefonici, la pronuncia con cui la terza sezione penale ha affermato che «la disciplina transitoria introdotta dall’art. 1, comma 1-bis, della legge 23 novembre 2021, n. 178, di conversione del d.l. 30 settembre 2021, n. 132 – che ha consentito l’utilizzazione dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta acquisiti nei procedimenti penali in data antecedente all’entrata in vigore del d.l. citato – è compatibile con l’art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, modificata dalla Direttiva 2009/136/CE».
Secondo i giudici di legittimità, infatti, la disciplina in esame «in un’ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi diversi, persegue la finalità di non disperdere dati già acquisiti, subordinandone la utilizzazione alla significativa illiceità penale di predeterminate ipotesi per cui è consentita l’acquisizione a regime e alla sussistenza di “altri elementi di prova”, quale requisito di compensazione della mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione all’acquisizione stessa».
Sul tema rinviamo agli articoli di R. Bertuol, La nuova disciplina per l’acquisizione dei tabulati telefonici: l’interpretazione “autentica” del Legislatore e la parola fine alla (fin troppo) lunga querelle giurisprudenziale, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 12 e F. Rinaldini, La nuova disciplina del regime di acquisizione dei tabulati telefonici e telematici: scenari e prospettive, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 10.