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L’inammissibilità del referendum sull’abrogazione parziale dell’articolo 579 del codice penale e l’istituto del referendum abrogativo

in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 4 – ISSN 2499-846X

Corte Costituzionale, sentenza n. 50 del 2022
Presidente Amato, Relatore Modugno

L’istituto del referendum abrogativo, di cui all’articolo 75 della costituzione, è stato oggetto di un’esegesi logico-sistematica da parte della Corte costituzionale con la sentenza leading n. 16 del 1978. Ciò ha portato la Corte a ridefinire le cause di inammissibilità al di là della lettera del secondo comma dell’articolo, in nome di “valori di ordine costituzionale … da tutelare escludendo i relativi referendum”.

In tale ricostruzione “pretoria” dell’istituto s’inserisce la sentenza n. 50 del 2022 sull’inammissibilità del referendum sull’abrogazione parziale dell’articolo 579 del codice penale. La Corte osserva che, stante la natura del referendum abrogativo, il cui oggetto è desumibile esclusivamente dalla normativa di risulta, senza possibili integrazioni o reinterpretazioni, solo il legislatore può attuare il bilanciamento, costituzionalmente necessario, tra la libertà di autodeterminazione del paziente e la tutela di un valore apicale quale il diritto alla vita.

L’inerzia del legislatore su un tema eticamente sensibile, come il fine vita, è altamente condannabile.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. R. Donnarumma, L’inammissibilità del referendum sull’abrogazione parziale dell’articolo 579 del codice penale e l’istituto del referendum abrogativo, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 4