ARTICOLIDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANOResponsabilità degli enti

Responsabilità degli enti, reati colposi e risparmio di minima entità (quale conseguenza della mancata adozione delle misure antinfortunistiche)

Cassazione Penale, Sez. IV, 7 aprile 2022 (ud. 24 marzo 2022), n. 13218 
Presidente Pezzella, Relatore Vignale

In tema di responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 e reati colposi, segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui deve considerarsi irrilevante, ai fini della responsabilità della persona giuridica, «la circostanza che il risparmio conseguito per la mancata adozione delle misure antiinfortunistiche sia stato minimo a fronte delle spese ingenti che la società affronta per la manutenzione e la sicurezza».

Il principio secondo cui, «ove il giudice accerti l’esiguità del risparmio di spesa derivante dall’omissione delle cautele dovute», per poter affermare che il reato è stato realizzato nell’interesse dell’ente «è necessaria la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori» può, infatti, operare – ha chiarito al Corte – soltanto in situazioni nelle quali l’infortunio «sia plausibilmente riconducibile anche a una semplice sottovalutazione del rischio o ad un’errata valutazione delle misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori» e non quando, come nel caso di specie, quel rischio sia stato valutato esistente dallo stesso datore di lavoro e le misure per prevenirlo, indicate nel documento di valutazione del rischio, siano state poi consapevolmente disattese per un lungo periodo di tempo.

Redazione Giurisprudenza Penale

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