Anche la misura alternativa della semilibertà al vaglio della Corte costituzionale
in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 4 – ISSN 2499-846X
Magistrato di sorveglianza di Avellino, Ordinanza, 16/2/2022
Dott.ssa Ventra
Un soggetto condannato in via definitiva per il delitto di cui all’art. 74 DPR 309/90 avanza domanda di applicazione “provvisoria” della semilibertà rappresentando di essere ristretto in espiazione di delitto compreso nella prima fascia del novero dei delitti di cui all’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., quindi “ostativo” alla concessione dei benefici penitenziari.
Il Magistrato di Sorveglianza di Avelino solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che possa essere concessa la semilibertà, nella specifica ipotesi surrogatoria di cui all’art. 50, comma 2, ord. pen., anche ai detenuti condannati per delitti compresi nell’elenco ivi indicato, che non abbiano prestato attività di collaborazione con la giustizia ai sensi del successivo art. 58-ter, ord. pen., ma che abbiano avuto accesso ai permessi premio ex art. 30-ter, ord. pen., sulla base di elementi dai quali è stata desunta l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino.
La decisione si pone nel solco della complessiva “rivisitazione costituzionale” dei meccanismi di accesso alle misure alternative al carcere, inaugurato con la sentenza n. 253 del 2019 del Giudice delle Leggi, in attesa di una (ormai non più prorogabile) riforma organica della materia.
Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Griffo, Anche la misura alternativa della semilibertà al vaglio della Corte costituzionale, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 4