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Informazione provvisoria delle Sezioni Unite: è abnorme l’ordinanza con cui il GUP, investito della richiesta di rinvio a giudizio, restituisca gli atti al PM sull’erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio

Cassazione Penale, Sezioni Unite, informazione provvisoria n. 7/2022

Era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se sia abnorme il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare che, ai sensi dell’art. 33-sexies cod. proc. pen., disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull’erroneo presupposto che per il reato per il quale è stato richiesto il rinvio a giudizio l’azione penale debba essere esercitata con citazione diretta a giudizio».

Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria, le Sezioni unite hanno fornito la seguente soluzione «affermativa. È abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell’art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull’erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem ed in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento».

Redazione Giurisprudenza Penale

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