CONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Revisione europea e dichiarazione unilaterale del Governo: una pronuncia innovativa della Cassazione

in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 5 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. V, 27 aprile 2022 (ud. 4 febbraio 2022), n. 16226
Presidente Sabeone, Relatore Belmonte

Con la sentenza depositata il 27 aprile scorso, la Corte di Cassazione ha definito una questione di particolare interesse, già oggetto di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e di una prima procedura di esecuzione.

Destinatario di una misura di prevenzione patrimoniale definitiva nel settembre 2006, il ricorrente adiva la Corte europea dei diritti dell’uomo lamentando, tra l’altro, la violazione dell’art. 6 per la mancanza di udienza pubblica. Il Governo italiano, dopo la comunicazione del ricorso, rendeva dichiarazione unilaterale ammissiva della violazione e la Corte europea, nel maggio 2014, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo in relazione al mancato rispetto del principio di oralità, dopo avere dichiarato l’irricevibilità delle ulteriori doglianze.

Una prima procedura nazionale, avanzata nelle forme dell’incidente di esecuzione, si concludeva con la sentenza di Cassazione 50919/2018, con la quale la Corte evidenziava l’inidoneità del rimedio utilizzato, individuando invece l’art. 7 l. 1426/1953 (ora art. 11 c. 2 d. lgs. 159/2011) come strumento adeguato per introdurre la revisione europea.

La Corte d’Appello di Catanzaro successivamente adita dichiarava la tardività della domanda; sosteneva che la Corte europea avesse dichiarato la cessazione della materia del contendere e riteneva che il ricorrente non avesse indicato la rilevanza in termini di sopravvenienza degli elementi di prova nuova.

La sentenza della Corte di Cassazione che ha definito la seconda procedura dichiarava inammissibile il ricorso, non avendo il ricorrente rappresentato il proprio interesse all’impugnazione e, in particolare, non avendo precisato in quali termini la riapertura del processo e la garanzia della pubblicità dell’udienza avrebbero consentito il ripristino di prerogative processuali asseritamente violate e permesso di conseguire un esito più favorevole.

La motivazione, tuttavia, risulta di particolare interesse in quanto si incentra – per la prima volta – sulla valenza nel diritto interno della decisione della Corte europea che recepisca una dichiarazione unilaterale governativa ammissiva di una violazione.

Dopo un ampio esame della giurisprudenza di Strasburgo, la sentenza precisa:

“Nel caso di specie, la Corte Edu, nel prendere atto, ai sensi dell’art. 37, del riconoscimento della violazione dell’art. 6 della CEDU da parte del Governo italiano, ha considerato – coerentemente con le previsioni e la giurisprudenza convenzionali:

– l’esistenza di un consolidato orientamento, a partire dalla decisione nel caso Bocellari e Rizza c/ Italia, ricognitivo della violazione dell’art. 6 da parte della normativa interna in materia di prevenzione;

– l’avvenuta introduzione, medio tempore, della nuova legge (n. 159/2011), con la quale lo Stato italiano si è adeguato al dictum della giurisprudenza convenzionale, prevedendo, all’art. 7, la possibilità per la parte di richiedere la pubblicità dell’udienza.

È sulla base di tali oggettivi elementi che la Corte Edu, ritenendo scongiurato il pericolo di future violazioni, ha avallato la dichiarazione del Governo ed accolto la richiesta dello Stato italiano di dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo alla denunciata violazione dell’art. 6 §1 Cedu, pur in presenza del rifiuto opposto dal Frascati alla offerta risarcitoria proveniente dal Governo italiano”.

La decisione della Corte europea, quindi, sarebbe stata resa dopo un approfondito esame della coerenza della dichiarazione unilaterale con la giurisprudenza di Strasburgo e con le modifiche intervenute nella normativa interna al fine di evitare future violazioni. La Corte esamina, a contrario, anche due recenti casi in cui in assenza di garanzie interne adeguate (in particolare in tema di riapertura del processo) le dichiarazioni unilaterali dei Governi convenuti non sono state ritenute sufficienti per evitare una pronuncia della Corte europea nel merito.

Secondo la Corte di Cassazione, quindi,

– il meccanismo individuato dall’art. 37 (e disciplinato dall’art. 62A del Regolamento Cedu) ha la chiara finalità di individuare una modalità deflattiva per la decisione di casi simili a quelli già scrutinati dalla Cedu;

– la definizione del ‘caso’ con le modalità di cui all’art. 37 non costituisce un esito obbligato per la Cedu, a fronte della dichiarazione unilaterale, potendo essa decidere di rifiutare la proposta dello Stato e accedere alla valutazione nel merito della questione;

– la decisione della CEDU di accedere alle modalità definitorie di cui all’art. 37 non può risolversi, comunque, nel mero recepimento della Dichiarazione unilaterale dello Stato, in quanto ad essa la Corte può addivenire solo all’esito di una valutazione approfondita della propria consolidata giurisprudenza e delle concrete, effettive, possibilità a parte dello Stato di dare ottemperanza agli impegni dello Stato;

– la decisione assunta ai sensi dell’art. 37 Cedu contiene il riconoscimento della violazione, sebbene non pervenga all’esito di una condanna nei confronti dello Stato, sol perché quest’ultimo, oltre a riconoscere la violazione, si è preventivamente assunto l’onere risarcitorio e di adeguamento, ove necessario;

– l’esecuzione della decisione assunta ai sensi dell’art. 37 non vede il coinvolgimento del Comitato dei ministri, ma la mancata ottemperanza da parte dello Stato consente alla Corte di riaprire il caso e decidere nel merito per valutare la sussistenza della denunciata violazione.

– la decisione assunta nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 37 §2 è adottata ai sensi dell’art. 44 ed è vincolante per lo Stato ai sensi dell’art. 46 Cedu.

Quanto all’individuazione dello strumento adeguato per attuare in sede interna la sentenza che consegua all’accettazione della dichiarazione unilaterale, la Cassazione ribadisce la tipicità vincolante della revisione europea, individuando nel rimedio dell’art. 7 l. 1423/1956 il “contenitore procedimentale azionabile”, essendo il giudizio di revoca ex tunc più conforme alla fattispecie oggetto del ricorso.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. S. Mori, Revisione europea e dichiarazione unilaterale del Governo: una pronuncia innovativa della Cassazione, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 5