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Liberazione condizionale ed ergastolo ostativo: legittimità della concessione, estinzione della pena dell’ergastolo, reinserimento sociale e superamento delle presunzioni assolute

in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 5 – ISSN 2499-846X

di Veronica Manca e Sabina Coppola

Trib. Sorv. Perugia, ord. 31.03.2022 (dep. 29.04.2022)
Mag. Est. Delia Anibaldi, Presidente Nicla Flavia Restivo

1. Con l’ordinanza in commento, Carmelo Musumeci ha riacquistato definitivamente la sua libertà.

Anche se l’ordinanza in sé non presenta questioni particolarmente complesse e rispetto al caso di Musumeci tale conclusione sembra del tutto lineare e naturale, alla luce del suo percorso di rieducazione, non può non vedersi in questa decisione un ennesimo segnale di speranza e di apertura per tutti coloro, che proprio in queste ore, stanno attendendo l’esito della Corte costituzionale.

Dopo un anno di attesa, di dibattiti, di scontri mediatici, e politici, di infiniti lavori parlamentari, di più proposte di modifica, ad oggi, non esiste un esito parlamentare univoco e le Camere, in particolar modo il Senato, chiedono ancora tempo.

Il Legislatore, insomma, non è ancora pronto a modificare in senso definitivo una legge, nata nell’emergenza storica, e prorogata, per ben trenta anni, ovverosia, in media, l’arco temporale di una vita reclusa da una vita. Quanto vale, quindi, una vita in carcere? Fosse anche di un “criminale”, seppur rieducato? Il valore di una vita in carcere e di una vita di carcere lo scopriremo, con grande attesa e incertezza, nelle prossime ore e da lì inizieremo a ragionare sul futuro che quel valore potrebbe assumere in una cornice costituzionale della pena e in uno Stato che si vuol dire di diritto.

2. Venendo all’ordinanza del caso Musumeci, la decisione in commento giunge dopo un percorso di circa tre anni, in cui il condannato ha espiato la pena nel regime di liberazione condizionale, concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 9 agosto 2018 (Trib. Sorv. Perugia, ord. 09.08.2018, Presidente Estensore, Cristiani).

Il caso è già stato ampiamente commentato ed è noto a tutti: Musumeci è stato condannato alla pena dell’ergastolo ostativo, per effetto di un cumulo della Procura della Repubblica di Pavia, in quanto responsabile di una serie di reati commessi tra il 1975 ed il 2000.

Dopo un lungo percorso di detenzione, Musumeci ha beneficiato nel dicembre del 2014 della c.d. collaborazione fittizia, ottenendo dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia la declaratoria dell’accertamento della collaborazione impossibile.

Una pronuncia, che, in tema di collaborazione c.d. fittizia, rappresenta un precedente molto importante, per il tenore della motivazione e per i principi ivi espressi, poi ripresi anche dalla giurisprudenza di legittimità, specie, in relazione al perimetro di valutazione demandato al tribunale di sorveglianza rispetto al bagaglio di informazioni esigibili o meno in capo al singolo (così Trib. Sorv. Venezia, ord. 17.12.2014, Presidente Pavarin, Mag. Estensore, Franzoso).

Con riguardo alla liberazione condizionale, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha esaminato nel dettaglio gli elementi costitutivi della richiesta, soffermandosi in particolar modo su due profili: (i) quello dell’adempimento delle obbligazioni civili. Per il Collegio il requisito può dirsi soddisfatto nella misura in cui, a fronte delle spese processuali e del mantenimento in carcere, Musumeci vantava un credito sia perché aveva lavorato alle dipendenze delle strutture penitenziarie sia perché era stato recluso per numerosi anni in condizioni disumane, accertate tramite il reclamo giurisdizionale dell’art. 35-ter ord. penit.; e (ii) quello del sicuro ravvedimento. Il Collegio, pur rilevando, per l’incapacità economica del condannato, la non integrale avvenuta riparazione economica a favore delle vittime, ha valorizzato il percorso di rieducazione intrapreso da Musumeci che lo ha portato ad esteriorizzare il proprio cambiamento, attraverso attività di riparazione, non solo a favore delle vittime del reato, ma della società, con la stesura di racconti e di libri, con la testimonianza pubblica, e nelle scuole, con l’attività di volontariato per il prossimo e per le categorie più svantaggiate; tutti atteggiamenti esteriorizzati indici di una avvenuta revisione critica, sia durante la detenzione sia durante l’esperienza premiale e ancor di più in fase di semilibertà. Risulta, quindi, “sussistente il presupposto del ravvedimento alla base degli atteggiamenti tenuti da Musumeci Carmelo, manifestati nel corso della detenzione e soprattutto durante l’esecuzione della semilibertà, situazioni che fanno apprezzare la revisione critica delle scelte criminali precedenti e consentono una ragionevole valutazione prognostica circa le capacità del condannato di adeguare la propria futura condotta di vita alle regole socialmente condivise” (Trib. Sorv. Perugia, ord.). Il Collegio approfondisce anche il tema della recidiva e della pericolosità sociale, tramite l’indagine delle informative di polizia, evidenziando l’assenza di indicazioni che deponessero per l’esistenza attuale di collegamenti con la criminalità organizzata.

Rileggendo tale ordinanza, in questi giorni, e tanto più in queste ore, verrebbe da dire che gli strumenti giuridici per vincere la presunzione assoluta della pericolosità sociale per il condannato non collaborante esistevano già e che l’ordinamento offre le possibilità di argomentare, nel segno della Costituzione e secondo la piena legalità, per il cambiamento e per la valorizzazione di quello che si intende per rieducazione. In questo caso, pur muovendosi all’interno del confine della collaborazione c.d. fittizia, si dà prova di quello che si intende per rieducazione. L’ordinanza è stata pubblicata in questa Rivista.

3. Trascorsi i cinque anni dalla concessione della misura, come previsto dalla legge, è stata richiesta la verifica del buon andamento della stessa con la declaratoria di estinzione della pena. Una verifica, appunto prevista per legge, che comporta il venir meno della libertà vigilata e l’estinzione della pena dell’ergastolo e delle misure di sicurezza personali: il termine fisso dei cinque anni, come si ricorderà, è stato oggetto di criticità da parte del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, il quale ha sollevato una questione di legittimità costituzionale (commentata sempre su questa Rivista).

Con l’ordinanza del 31 marzo 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, preso atto che il periodo trascorso in libertà vigilata è stato espiato correttamente, tanto da beneficiare altresì della libertà anticipata, e “ritenuto che non è intervenuta alcuna causa di revoca della misura ex art. 177 comma 1 c.p., in quanto il Musumeci non ha commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole, né trasgredito agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, e che, pertanto, va dichiarata l’estinzione della pena e disposta la revoca delle misure di sicurezza personali”, ha dichiarato l’estinzione della pena e ha disposto la revoca delle misure di sicurezza personali. (Trib. Sorv. Perugia, ord. 31.03.2022, Presidente Restivo, Mag. Estensore Anibaldi).

4. Con questa ordinanza, si chiude dunque il percorso di Musumeci, al quale finalmente vengono restituite dignità e speranza per il suo futuro e per quello dei suoi familiari, aspetto quest’ultimo di non poco conto, nella triste dinamica degli effetti bilaterali della pena, purtroppo. Un percorso lunghissimo, costellato di battaglie, alcune perse, altre vinte, con cui però lo stesso Musumeci non si è mai dato né per perso né per sconfitto, ma con cui ha saputo trarre il massimo che l’ordinamento e la giustizia gli potessero ridare: la dignità di persona.

Tale percorso fa riflettere perché non è pensabile che il caso di Musumeci ad oggi sia ancora una eccezione, né che il caso di Musumeci venga presentato come tale: ogni persona, la più cattiva e la più pericolosa, conserva una dignità umana, che deve essere preservata e, a determinate condizioni, valorizzata dal percorso individuale di impegno, responsabilizzazione e revisione critica del sé.

La rieducazione sarà, infatti, il modello vincente per la riaffermazione dello Stato di diritto tanto più potrà esplicare effetti su condannati pericolosi, o, che si sono rivelati tali in passato, ma che hanno saputo, nel tempo e con la fiducia del sistema, dimostrare di essere cambiati, di aver aderito alla legalità e di non essere più quelle persone che risultano cristallizzate nel fatto della condanna. Più è forte la rieducazione, più è vincente lo Stato di diritto e più risulta sicura la società che circonda e che riaccoglie ciò che ha espulso ed esiliato nel carcere.

Per fare ciò è evidente che si dovranno potenziare tutti gli strumenti per la rieducazione e far sì che tali percorsi, dove giunti a dei livelli così brillanti come quelli di Musumeci, possano rappresentare uno degli elementi più certi di ravvedimento e di sicurezza sociale.

5. Ciò vale tanto più oggi in attesa della decisione della Corte costituzionale.

Come citare il contributo in una bibliografia:
V. Manca – S. Coppola, Liberazione condizionale ed ergastolo ostativo: legittimità della concessione, estinzione della pena dell’ergastolo, reinserimento sociale e superamento delle presunzioni assolute, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 5