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Sentenza dichiarativa della prescrizione emessa senza contraddittorio dalla Corte di Appello, interesse attuale e concreto all’impugnazione e poteri di annullamento della Cassazione: depositata la sentenza della Corte Costituzionale (111 del 2022)

Corte Costituzionale, sentenza n. 111 del 2022
Presidente Amato, Relatore Petitti

Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 24110 del 2021 la Corte di Cassazione aveva sollevato, d’ufficio, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 129; 568, comma 4; 591, comma 1, lett. a); 601; 605 e 620 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di giudizio di appello definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, illegittimamente emessa in fase predibattimentale senza citazione delle parti e comunque senza alcuna forma di contraddittorio, consente alla Corte di cassazione, investita da rituale ricorso dell’imputato, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, e non prevede invece la declaratoria di annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio di appello nel contraddittorio delle parti.

Con sentenza n. 111 del 2022, la Corte ha ritenuto le questioni fondate e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Redazione Giurisprudenza Penale

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