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Caso Palamara: rigettata l’istanza di ricusazione presentata nei confronti di due giudici del collegio iscritti all’Associazione Nazionale Magistrati (costituita parte civile)

Corte di Appello di Perugia, Ordinanza, 11 maggio 2022

In tema di ricusazione, segnaliamo ai lettori – anche in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda (relativa al cd. caso Palamara) – il provvedimento con cui la Corte d’Appello di Perugia ha rigettato l’istanza di ricusazione presentata nei confronti di due giudici del collegio iscritti all’Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.), a sua volta costituita parte civile.

Ad avviso della Corte di Appello, nel caso concreto non sussisterebbero vantaggi economici o morali che possano giustificare la ricusazione.

Quanto al primo aspetto – legato al fatto che un eventuale accoglimento dalla pretesa risarcitoria azionata dalla A.N.M. comporterebbe un accrescimento del patrimonio della associazione di cui i due giudici fanno parte – la Corte di Appello osserva che «l’A.N.M. è una associazione senza fini di lucro per la quale non è prevista alcuna distribuzione di utili nè diretta, nè indiretta (tra l’altro vietata)».

Il patrimonio della A.N.M., infatti, «è destinato a realizzare gli scopi della associazione stessa, rappresentati dalla tutela dei valori costituzionali dell’ordine giudiziario e dalla promozione dei valori di legalità, ma certamente non apporta alcun vantaggio economico al singolo associato», neanche in caso di scioglimento della stessa associazione.

Quanto al secondo aspetto, «il magistrato iscritto alla Associazione può avere nel procedimento in oggetto solo ed esclusivamente un interesse ideologico rappresentato dall’affermazione dei valori fondanti l’ordinamento giudiziario, ovverosia l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, che sono poi i valori posti alla base dell’imparzialità e terzietà nelle decisioni».

Si tratta – si legge nella decisione – «dello stesso interesse che qualsiasi cittadino ha nel perseguire e nel tutelare detti valori, che rappresentano la garanzia di imparzialità e trasparenza dell’operato della magistratura».

Redazione Giurisprudenza Penale

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