Sul rapporto tra il reato di omicidio stradale e quello di omessa prestazione di assistenza stradale (art. 189 c. 7 codice della strada)
Cassazione Penale, Sez. IV, 12 maggio 2022 (ud. 4 maggio 2022), n. 18748
Presidente Ferranti, Relatore Vignale
Segnaliamo la sentenza con cui la quarta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul rapporto tra il reato di omicidio stradale e quello di cui all’art. 189 c. 7 codice della strada (essersi allontanato omettendo di prestare assistenza).
Il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga – si legge nella decisione – «può concorrere con quello di omessa prestazione di assistenza stradale in quanto le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 189 cod. strada costituiscono due distinte ipotesi di reato e soltanto la condotta di fuga dopo un incidente stradale è assorbita nella fattispecie complessa di cui al combinato disposto degli artt. 589 bis e 589 ter cod. pen».
Per ritenere sussistente il reato di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada, «il bisogno dell’investito deve essere effettivo e il reato non è configurabile nel caso di assenza di lesioni o di morte, o allorché altri abbia già provveduto e l’ulteriore intervento dell’obbligato non risulti più necessario né utile o efficace; tuttavia, tali circostanze non devono essere valutate ex post, ma ex ante, sulla base di quanto percepito dall’investitore prima dell’allontanamento».
Sotto il profilo dell’elemento psicologico – conclude la Corte – «il delitto previsto dall’art. 189 comma 7 cod. strada è punibile anche a titolo di dolo eventuale e tale atteggiamento psicologico è ravvisabile in capo all’agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti».