CONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

L’immediatezza nella “riforma Cartabia”

in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 6 – ISSN 2499-846X

Come noto, l’art. 1 l. 27 settembre 2021 n. 134 (cosiddetta “riforma Cartabia”) detta i criteri ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi per la modifica del codice di procedura penale.

Nell’art. 1 comma 11 sono contenute le disposizioni concernenti la disciplina del giudizio di primo grado, che si inseriscono in un’ottica di accelerazione e di concentrazione del dibattimento. All’art. 1 comma 13 lett. c, e, f, g, h e l si dettano invece le modifiche concernenti il giudizio di secondo grado, parimenti tutte riconducibili alla contrazione dei tempi processuali e, sostanzialmente, all’efficienza del giudizio.

Per quanto attiene, in particolare, al principio di immediatezza, le modifiche previste concernono, da un lato – e per la prima volta – l’an piuttosto che il quomodo della rinnovazione istruttoria a seguito del mutamento del giudice nel corso del dibattimento e, dall’altro, l’estensione dell’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione della sentenza di assoluzione ad opera del pubblico ministero.

Le questioni sono di peculiare interesse, posto che i criteri dettati per la modifica della disciplina delle due fattispecie hanno il grande merito di raccontare lo stato attuale del principio di immediatezza nel processo penale italiano, andando ad inserirsi – seppur con “trascorsi”, intenti ed esiti almeno parzialmente diversi – nei solchi tracciati da alcune delle più importanti pronunce degli ultimi anni sia della Consulta che della Corte di legittimità.

Le due regole attengono a gradi processuali diversi ed hanno genesi profondamente differente, ma parimenti costituiscono applicazione del principio dell’immediatezza: la tradizionale necessità della rinnovazione dell’istruttoria in caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento di primo grado, ricavata dal disposto dell’art. 525 comma 2 c.p.p., attua in concreto il principio de quo, nel suo derivato canone dell’immutabilità del giudice; la rinnovazione del dibattimento nel caso di appello ad opera del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione emessa in primo grado avente ad oggetto la valutazione della prova dichiarativa decisiva di cui all’art. 603 comma 3-bis del codice di rito è invece regola di matrice giurisprudenziale ed è volta alla valorizzazione dello stesso principio dinanzi al giudice di seconde cure.

Se entrambe le regole che il legislatore delegato è tenuto a modificare, secondo i criteri che si esporranno di seguito, sono infatti state protagoniste di recenti dibattiti ed incertezze applicative, vi è da anticipare come i relativi approdi giurisprudenziali siano stati addirittura, per certi versi, antitetici.

Al riguardo, preso atto di tali arresti giurisprudenziali, in questa sede ci si propone quindi di cercare di individuare l’attuale conformazione del canone dell’immediatezza in quella che può considerarsi la sua portata “dinamica”, dedicando infine delle riflessioni alla ratio ispiratrice delle modifiche dettate dalla “riforma Cartabia”, le quali impongono una – non semplice – disamina ad ampio spettro dello stato del processo penale italiano.

Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Conte, L’immediatezza nella “riforma Cartabia”, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 6