ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEImpugnazioniMERITO

Rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.): da revocare la sentenza pronunciata a valle di una non corretta identificazione dell’indagato e in assenza di prove circa un effettivo contatto tra imputato e difensore d’ufficio

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Corte di Appello di Milano, Sez. I, Ordinanza, 16 giugno 2022 (ud. 30 maggio 2022), n. 301
Presidente Maiga, Relatore Simion

In tema di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.), segnaliamo l’ordinanza con cui la Corte di Appello ha revocato una sentenza passata in giudicato ritenendo non soddisfatto il requisito della «instaurazione del rapporto professionale» tra assistito e imputato, reputando irrilevante l’elezione di domicilio effettuata presso il difensore d’ufficio in sede di identificazione.

Nel verbale di identificazione – si legge nell’ordinanza – «veniva omesso ogni indispensabile riferimento al titolo di reato per cui erano in corso indagini, nonché il luogo e il tempo del commesso reato e si definiva l’indagato semplicemente quale “persona nei cui confronti vengono svolte indagini”, senza ulteriori specificazioni».

Tali modalità – prosegue la Corte di Appello – «non consentono di ritenere che l’imputato sia venuto a conoscenza del procedimento a suo carico, pur essendo stati correttamente notificati, ex art. 161 c. 4 c.p.p., sia l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, sia il successivo decreto che dispone il giudizio, non essendovi nemmeno la prova che vi siano stati contatti tra l’imputato e il difensore (peraltro sempre assente nel corso del processo)».

Attesa la «non corretta identificazione dell’indagato e la mancanza di prova circa un effettivo contatto tra imputato e difensore d’ufficio» – concludono i giudici – «non vi sono elementi per ritenere che l’imputato – del quale il giudice, alla prima udienza, dava atto della “non presenza”, omettendo di dichiararlo formalmente assente – sia venuto a conoscenza del procedimento a suo carico».

Sono stati ravvisati, in conclusione, i presupposti per la rescissione del giudicato, «sussistendo la prova della incolpevole ignoranza della celebrazione del processo».

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com