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Atti persecutori (art. 612-bis c.p.): la Corte di Appello di Milano si pronuncia in tema di stalking condominiale

Corte di Appello di Milano, Sez. I, 9 giugno 2022, n. 4256
Presidente Carfì, Relatore Vitale

In tema di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la Corte di Appello di Milano si è pronunciata sulla configurabilità del cd. stalking condominiale.

La Corte prende le mosse ricordando come il reato di stalking «non sia a forma vincolata e non richieda un minimo di atti per la sua configurazione, ben potendo consumarsi anche in una sola giornata, non contenendo al suo interno il requisito della abitualità (essendo, invece, eventualmente abituale)», potendo integrare il reato «anche due sole condotte tra quelle descritte dall’art. 612-bis c.p. ed essendo il reato configurabile anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto (a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di sia la causa di uno degli eventi considerati dalla norma)».

L’essenza dell’incriminazione – proseguono i giudici – «si coglie non già nello spettro degli atti considerati tipici, bensì nella loro reiterazione (elemento che li cementa): è, dunque, l’atteggiamento persecutorio ad assumere specifica autonoma offensività ed è alla condotta persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicità, anche sotto il profilo della produzione dell’evento richiesto per la sussistenza del reato».

Quanto alla prova del cambiamento delle abitudini di vita, secondo la Corte di Appello «occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate». Ne consegue – con specifico riferimento allo stalking condominiale – che ai fini della prova del cambiamento delle abitudini di vita potrà assumere rilievo il fatt«che la vittima abbia cercato, in tutti i modi, di evitare di incontrare l’imputato modificando i propri orari di entrata e uscita da casa e cercando di abitarvi il meno possibile».

Quanto, infine, allo stato di ansia o di paura, esso può essere ricavato dalla particolare natura degli atti subiti oltre che – come accaduto nel caso concreto – dal «gravissimo contenuto delle minacce di morte (anche accompagnate dal richiamo a conoscenze nella criminalità organizzata) qualora siano oggettivamente idonee a creare allarme e preoccupazione in ogni soggetto».

Redazione Giurisprudenza Penale

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