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Incidente nautico sul lago di Garda: la sentenza del Tribunale di Brescia

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Tribunale di Brescia, Sez. I Penale, 13 giugno 2022 (ud. 21 marzo 2022), n. 980
Giudice dott. Mauroernesto Macca

Segnaliamo ai lettori, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda – relativa all’incidente nautico avvenuto sul lago di Garda nel giugno del 2021 – la sentenza (di cui pubblichiamo un estratto) con cui il Tribunale di Brescia ha ritenuto gli imputati colpevoli dei reati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo, assolvendoli, invece, dal reato di omissione di soccorso (con la formula “perché il fatto non costituisce reato”).

In punto di diritto, il Tribunale ha precisato – con riferimento alla contestazione di naufragio colposo – come «secondo l’interpretazione prevalente della giurisprudenza, ai fini penalistici tale concetto debba identificarsi nell’inutilizzabilità del natante a seguito di una causa violenta, ad esempio un urto, una collisione o un’esplosione, trattandosi di reato a forma libera». Ne deriva che «è sufficiente che l’imbarcazione non sia più in grado di galleggiare e navigare regolarmente, non essendo richiesto l’inabissamento e quindi la perdita del natante».

Ciò chiarito, in capo ad entrambi gli imputati – continua la sentenza – «sussiste l’elemento soggettivo dei due delitti: da un lato, infatti gli imputati hanno posto in essere condotte qualificabili come colpose e, dall’altro lato, le stesse hanno determinato l’evento».

Quanto al primo aspetto, entrambi gli imputati «non hanno riconosciuto i pericoli derivanti dal realizzarsi dei fatti antigiuridici, senza neutralizzarli o ridurli».

Il primo dei due imputati, «in stato di ebbrezza ed affaticato dalla giornata, ha navigato ad una velocità pari al quadruplo di quella consentita dalla legge regionale – limite di velocità che peraltro neppure conosceva – ed inoltre, senza svolgere adeguato servizio di vedetta, ha impattato sul gozzo delle persone offese»; il secondo, dal canto suo, «consapevole dello stato di ebrezza e di stanchezza del coimputato, anch’egli ignorando i limiti di velocità lacustri, ha affidato la conduzione del RIVA all’amico e poi si è addormentato o comunque si è assopito e quindi non ha vigilato nel corso della navigazione».

Né quest’ultimo – precisa il Tribunale – «poteva confidare nel comportamento diligente dell’altro, atteso che era stato assieme a questi tutto il giorno e ne aveva apprezzato l’alcolemia e la stanchezza. Non solo, non poteva fare affidamento sull’altro, perché, assopendosi e non svolgendo il ruolo di controllo e vedetta, ha ignorato del tutto i propri obblighi di comandante del RIVA, in particolar modo in una tarda serata estiva che vedeva numerose persone affluite sul lago di Garda, anche in barca, per la manifestazione sportiva delle Mille Miglia».

Quanto al secondo aspetto – ossia, il nesso tra colpa ed evento – «deve osservarsi che il naufragio e l’omicidio nautico erano proprio gli eventi che le norme cautelari violate miravano a prevenire ed il cui rispetto ne avrebbe impedito il verificarsi o ne avrebbe attenuato le conseguenze dannose. Il naufragio e l’omicidio plurimo sono stati proprio il risultato di una seria di sviluppi causali, il cui prevedibile avverarsi rendeva colposa la condotta degli agenti. Se l’imputato non avesse affidato il RIVA all’altro e lo avesse condotto lui stesso oppure se avesse deciso di rientrare a Salò in altro modo o più tardi, gli eventi non si sarebbero verificati. Se l’altro imputato avesse navigato non in stato di ebbrezza e ad una velocità rispettosa dei limiti consentiti, avrebbe potuto notare il gozzo e manovrare per tempo, evitando l’abbordo o riducendo i danni al gozzo ed alle persone».

Di diverso avviso è stato il Tribunale circa la contestazione di omissione di soccorso.

Si tratta – si legge nella sentenza – di delitto doloso, «in cui il dolo generico deve coprire la rappresentazione della situazione tipica – cioè la situazione di pericolo in cui si trova la persona in cui ci sì è imbattuti – la conoscenza del dovere di soccorrere, nonché la volontà di omettere di prestare soccorso. Elementi che, tuttavia, nel caso di specie difettano o, meglio, rispetto ai quali non vi è prova».

È vero – precisa il Tribunale – «che la conoscenza della situazione tipica potrebbe aversi anche in forma meramente dubitativa. Tuttavia, se l’autore del fatto ha un’errata percezione della situazione tipica – ad esempio perché, a causa delle condizioni ambientali e psicofisiche, non si rende nemmeno conto che la persona trovata è ferita – allora egli versa in una situazione di errore sul fatto che, ai sensi dell’art. 47 c.p., esclude il dolo e quindi la stessa punibilità per omissione di soccorso. E ciò anche se l’errore è determinato da colpa».

Nel caso di specie, ad avviso del Tribunale «tale conoscenza non è stata provata, poiché l’istruttoria ha restituito tutta una serie di elementi indicativi di un’ignoranza, anche se colpevole, della situazione di pericolo, piuttosto che una rappresentazione, anche dubitativa della stessa».

Tra i vari elementi, il Tribunale ha evidenziato come, «una volta ormeggiato il motoscafo, gli imputati si siano diretti in centro a Salò dove si erano fermati al bar a bere qualcosa, per poi ritornare in albergo, senza tenere comportamenti che denotassero uno stato di agitazione, quale – deve ragionevolmente presumersi – dovrebbero avere due persone che hanno da poco investito un natante e le persone a bordo. Il mattino del 20 giugno, infine, gli imputati erano rimasti sorpresi dell’arrivo dei Carabinieri e uno dei due aveva compulsato il telefono per cercare di contattare la propria ambasciata. Teorizzare che scientemente gli imputati avessero proseguito la serata, come se nessuna tragedia fosse accaduta, contrasta con tutti i suddetti indizi, i quali appunto depongono per l’assenza di consapevolezza di aver travolto una barca e, necessariamente, i suoi occupanti. Sostenere il contrario, in altre parole, significherebbe applicare deduzioni fondate su dati equivoci e contrastanti con l’id quod plerumque accidit».

Redazione Giurisprudenza Penale

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