ARTICOLIDalle Sezioni UniteDIRITTO PROCESSUALE PENALEIN PRIMO PIANO

Applicabilità alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato dei limiti di cui all’art. 545 c.p.c.: depositata la sentenza delle Sezioni Unite (26252/2022)

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 7 luglio 2022 (ud. 24 febbraio 2022), n. 26252
Presidente Cassano, Relatore Andreazza

In tema di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, la terza sezione penale, con ordinanza n. 38068 del 2021, aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se, e in quali eventuali termini, si applichino, alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato, i limiti di impignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché quelle dovute a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ.“.

Con la sentenza n. 26252, depositata il 7 luglio 2022, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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