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Più fatti di reato, non oggetto di un unico processo, e possibilità di ricorrere alla messa alla prova: la Corte Costituzionale (sentenza n. 174/2022) dichiara l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 168-bis c. 4 c.p.

Corte Costituzionale, 12 luglio 2022, sentenza n. 174
Presidente Amato, Relatore Viganò

Come avevamo anticipato, il Tribunale di Bologna aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis c. 4 c.p. nella parte in cui, stabilendo che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non possa essere concessa più di una voltanon prevede che l’imputato ne possa usufruire per reati connessi ex art. 12 c. 1 lett. b) c.p.p. con altri oggetto di procedimenti già definiti.

Con sentenza n. 174, depositata il 12 luglio 2022, la Corte Costituzionale, ritenendo la questione fondata, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell’ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

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Riportiamo, di seguito, il testo del comunicato stampa della Consulta:

“Messa alla prova” possibile una seconda volta in caso di continuazione del reato
La sospensione del processo con la messa alla prova può essere concessa una seconda volta quando i reati siano contestati in diversi procedimenti ma siano stati commessi con un’unica azione od omissione o in esecuzione di un unico disegno criminoso.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 174 (redattore Francesco Viganò) depositata oggi, con cui ha dichiarato parzialmente illegittimo l’articolo 168-bis, quarto comma, del Codice penale.
Un imputato, dopo essere stato arrestato per cessione di sostanze stupefacenti in modica quantità, aveva chiesto e ottenuto la messa alla prova con la sospensione del processo. Dopo l’esito positivo della prova, era stato rinviato a giudizio per altri episodi di cessione di stupefacenti compiuti in periodi più o meno contestuali all’arresto, in esecuzione del medesimo disegno criminoso e dunque costituenti un unico reato continuato con quello precedentemente contestato. L’imputato aveva quindi chiesto nuovamente la messa alla prova, ma la richiesta non era stata accolta dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bologna perché secondo ’articolo 168-bis, quarto comma, del Codice penale la messa alla prova può essere concessa una volta sola. Ritenendo irragionevole – e perciò contraria all’articolo 3 della Costituzione – questa preclusione, il giudice si era rivolto alla Consulta.
Con la sentenza depositata oggi, la Corte ha ritenuto fondata la questione, rilevando che “se tutti i reati commessi in continuazione fossero stati contestati nell’ambito di un unico procedimento, i relativi imputati ben avrebbero avuto la possibilità di chiedere e (…) di ottenere il beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione a tutti i reati”. Pertanto, risulta irragionevole che, quando tali reati siano invece contestati in distinti procedimenti, “gli imputati non abbiano più la possibilità, nel secondo procedimento, di chiedere e ottenere la messa alla prova, allorché siano stati già ammessi al beneficio nel primo”.
La Consulta ha inoltre osservato che la preclusione si pone in contrasto con l’obiettivo del legislatore di sanzionare in modo sostanzialmente unitario tutti i reati legati dalla continuazione, ovvero commessi con un’unica azione od omissione, e di farlo anche attraverso il percorso, accentuatamente riparativo e risocializzativo proprio della messa alla prova.
In conseguenza della dichiarazione di illegittimità, il giudice dovrà compiere “una nuova valutazione dell’idoneità del programma di trattamento e una nuova prognosi sull’astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte dell’imputato”, tenendo conto della natura e della gravità dei reati oggetto del nuovo procedimento, così come del percorso di riparazione e risocializzazione eventualmente già compiuto durante la prima messa alla prova.
Roma 12 luglio 2022

Redazione Giurisprudenza Penale

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