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Depositata la sentenza della Corte Costituzionale (175/2022) sulle modifiche apportate nel 2015 al reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10 bis d.lgs. 74/2000)

Corte Costituzionale, 14 luglio 2022, sentenza n. 175
Presidente Amato, Relatore Amoroso

In tema di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000), segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la Corte Costituzionale, accogliendo una questione sollevata dal Tribunale di Monza (giudice dott. Stefano Cavallini) con ordinanza del 27 maggio 2021, ha dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23) – nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell’art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e dello stesso art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o».

La Corte, in via consequenziale, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 158 del 2015, e dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute o» contenute nella rubrica della disposizione.

Per effetto della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale – si legge nella sentenza – «viene ripristinato il regime vigente prima del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha introdotto la disposizione censurata, sicché da una parte l’integrazione della fattispecie penale dell’art. 10-bis richiede che il mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate; dall’altra il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ma delle quali non c’è prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, costituisce illecito amministrativo tributario».

Redazione Giurisprudenza Penale

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