Il principio affermato dalle Sezioni Unite 36959/2021 (obbligo di motivazione sul periculum in mora) è applicabile anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato ex artt. 12-bis d.lgs. 74/2000 e 648-quater c.p.
Cassazione Penale, Sez. III, 5 luglio 2022 (ud. 27 maggio 2022), n. 25657
Presidente Rosi, Relatore Semeraro
Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 36959 del 2021 – secondo cui «il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 comma 2 c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege» – deve ritenersi applicabile anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, disposto ex artt. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e 648-quater cod. pen.