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Particolare tenuità del fatto e statuizioni civili: interviene la Consulta (sentenza 173/2022)

in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 7-8 – ISSN 2499-846X

Corte Costituzionale, 12 luglio 2022 (ud. 25 maggio 2022), n. 173
Presidente Amato, Redattore Amoroso

Massima

È costituzionalmente illegittimo l’art. 538 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis c.p., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti c.p.p.

Commento

Con la sentenza in epigrafe, il Giudice delle leggi, dichiarando incostituzionale l’art. 538 c.p.p., ha eliminato la preclusione, da esso desumibile, secondo la quale il giudice che dichiari non punibile l’imputato ai sensi dell’art. 131 bis c.p., per particolare tenuità del fatto, non può contestualmente condannarlo al risarcimento del danno o alle restituzioni nei confronti della parte civile, tenuto conto che il menzionato articolo consente al giudice di assumere quelle determinazioni soltanto a fronte di una sentenza di condanna.

Il Tribunale militare di Roma, con ordinanza del 27 aprile 2021, aveva sospettato della incostituzionalità dell’art. 538 cit. per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo con riferimento all’art. 6 Cedu.

Iniziando proprio da quest’ultimo parametro, il rimettente ha ritenuto doversi rimeditare l’orientamento secondo cui l’impossibilità per il giudice di pronunciarsi sulla domanda civilistica nel caso di proscioglimento deriva dogmaticamente dal carattere accessorio e condizionato dell’azione civile innestata nel processo penale, che non ne costituisce la sede naturale. Occorrerebbe infatti prendere atto che la norma convenzionale assegna anche alla vittima del reato il diritto di accesso a un tribunale e di celebrazione di un giusto processo in un tempo ragionevole.

Sotto questo versante, la facoltà per la parte di adire il giudice civile nel caso di proscioglimento dell’imputato appare inadeguata quando la pronunzia assolutoria poggi sulla particolare tenuità del fatto: la sproporzione tra mezzo e risultato, vale a dire tra la duplicazione di giudizi e lo scopo satisfattivo perseguito, si tradurrebbe tra l’altro in un rallentamento della procedura e in una dilatazione dei tempi del processo non sorretti da logiche esigenze e dunque in contrasto con il principio della ragionevole durata.

Ne discenderebbero allora, all’unisono, le violazioni degli artt. 111 e 117 Cost.

Quanto alla violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni analoghe, si argomenta in ordine alla sussistenza, nel sistema processuale, di eccezioni (art. 578 c.p.p.) secondo cui – senza irrazionali aggravi istruttori – è possibile per il giudice statuire sull’azione civile a fronte di sentenze di proscioglimento che contengono un accertamento del fatto illecito e della sua riferibilità all’imputato.

In riferimento alla violazione dell’art. 24 Cost., il giudice a quo ha osservato che il diritto di accesso al giudice è salvaguardato soltanto quando le regole procedurali consentano, secondo un canone di piena effettività, che la domanda sia in concreto esaminata, circostanza che il tribunale rimettente ritiene non pienamente ammessa dalla norma in contestazione, poiché essa, sebbene in presenza di tutti quei fattori che consentirebbero al giudice di pronunciarsi sul danno subìto dal danneggiato, esclude in maniera limpida e insuperabile questo potere.

La Corte costituzionale, premessi i contenuti dell’ordinanza di rimessione, ha intanto richiamato il fondamento della esimente in esame, la quale si applica al fatto offensivo che costituisce reato, dunque ad un fatto tipico, antigiuridico e colpevole la cui punizione si ritiene inopportuna sia in ossequio al principio di extrema ratio del diritto penale, funzionalmente collegato al profilo rieducativo, sia per perseguire uno scopo deflattivo del carico di contenzioso (Cass., sez. un., 27 gennaio 2022, n. 18891; Corte cost., ord. 279 del 2017; Cass., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681).

La norma, come argomentato dalla Corte, si iscrive in un quadro normativo risalente alla legge n. 67 del 2014, che delegava il Governo a emanare decreti legislativi coi quali, tra l’altro, escludere la punibilità di condotte sanzionate con una pena contenuta, qualora l’offesa fosse particolarmente tenue e il comportamento fosse non abituale «senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale» (art. 1, co. 1, lett. m, L. ult. cit.).

Sul piano attuativo, il legislatore ha introdotto non solo il menzionato art. 131 bis c.p. che disciplina la causa di non punibilità, ma anche l’art. 651 bis c.p.p., che, in considerazione della sua peculiare natura, attribuisce all’assoluzione ex art. 131 bis c.p. l’efficacia di giudicato «quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile […] per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale», sulla scorta di un modello tipicamente riconducibile alle sentenze di condanna (così, infatti, anche l’art. 651 c.p.p.).

Da questa angolazione, dunque, la sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto contiene gli elementi necessari e sufficienti per statuire sulla pretesa risarcitoria; ciò nonostante, l’art. 538 c.p.p. non tiene in conto la speciale natura della decisione assolutoria e, in spregio dei criteri direttivi impressi con la delega del 2014 che auspicavano l’assenza di pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno, non consente – irragionevolmente – di trarre dall’accertamento del rilievo penale dell’azione la naturale conseguenza, costituita dalla possibilità, per il giudice, di conoscere direttamente della pretesa civilistica.

Questo impasse, secondo la Consulta, non si giustifica alla luce del principio di accessorietà dell’azione civile nel processo penale, che dovrebbe, secondo i sostenitori, mettere in guardia sin dall’inizio il danneggiato e sollecitarlo a ponderare vantaggi e svantaggi della domanda giudiziale. L’irrazionalità emerge comunque, ove si consideri la presenza nel sistema procedurale di norme vistosamente derogatorie che inducono a rilevare come nell’ordinamento processualpenalistico il proscioglimento possa coniugarsi con la condanna civile da parte dello stesso giudice penale (artt. 576 co. 1, 578 co. 1 e 1 bis, 622, c.p.p.), tutte norme innervate da una logica di fondo, quella di «salvare il procedimento in cui [ la parte civile ] ha promosso la pretesa risarcitoria o restitutoria, senza che la stessa sia gravata dell’onere di promuovere un nuovo giudizio».

L’art. 538 c.p.p. appare in questi termini contrastante con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., per disparità di trattamento con casi analoghi; con l’art. 24 Cost., poiché non consente al giudice di decidere sulla domanda civilistica pur fruendo di tutti gli elementi per farlo; e con l’art. 111 Cost., siccome prolunga oltremodo, e in maniera irrazionale,  i tempi processuali affinché la parte civile ottenga le anelate poste risarcitorie, moltiplicando i giudizi necessari per conseguire il risultato; resta assorbita la censura ispirata all’art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 Cedu.

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Lombardi, Particolare tenuità del fatto e statuizioni civili: interviene la Consulta, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 7-8