CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

Recensione a “La prevenzione ragionevole” (Francesco Pio Lasalvia, Dike, 2022)

in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 7-8 – ISSN 2499-846X

1. Se non è plausibile la rinuncia da parte del sistema alla prevenzione, che al contrario costituisce strumento imprescindibile di lotta contro gravissime forme di criminalità, non altrettanto può dirsi rispetto alla ricerca di un equilibrio fra le istanze antagoniste coinvolte: la difesa della collettività, da un lato; la tutela dei diritti individuali, dall’altro.

Anzi, proprio il fine ultimo di tale strumento, dato dalla “profilassi” in luogo della cura di una conclamata malattia (id est, commissione di un reato), impone un’attenzione alle garanzie che il sistema appronta all’uopo non meno intensa di quella riservata al diritto penale tout court. Ciò varrebbe anche a voler muovere dal rilievo – come fa l’Autore – che il destinatario di una misura preventiva non subisce il rimprovero per una condotta antigiuridica (che, invece, è sotteso alla condanna penale)[1] e che la funzione di essa si svolge unicamente in una dimensione “pre-contenitiva”, dal momento che la prevenzione incide direttamente sulla libertà del singolo.

Le garanzie in discorso debbono allora necessariamente passare per una corretta declinazione (anche) nel pertinente iter procedurale, essendo consapevole l’Autore che un’emenda (per lo meno interpretativa) «ragionevole» imponga di guardare con attenzione al procedimento in cui si gioca la partita dell’accertamento e dell’applicazione delle misure.

I capitoli II e III della monografia sono in buona parte dedicati all’analisi di tematiche di rilievo processuale

2. Su tale specifico versante, una fondamentale premessa argomentativa viene individuata nella funzione special-preventiva delle misure in parola e nella natura omogenea di queste e delle misure di sicurezza: ciò perché, si argomenta attentamente, la prevenzione – basata su una valutazione di probabilità di commissione del reato – incide direttamente sull’individuo e sulla correlativa necessità di (pre)contenzione.

Il che ha un precipitato diretto: la materia non può che soggiacere ad una riserva di giurisdizione, avuto riguardo sia al contenuto delle restrizioni che discendono dall’imposizione di tali misure, restrittive della libertà della persona, sia alla natura della valutazione richiesta dal Legislatore per la loro applicazione.

Se è così, rientriamo allora nel perimetro operativo dell’art. 13 Cost., non sembrando ragionevole sottrarre al relativo statuto di garanzie misure che non colpiscono tanto un luogo, un bene od un’attività, quanto piuttosto ed invece una persona e le proprie scelte individuali.

Opzione ricostruttiva che, a ben guardare, sembra difficile revocare in dubbio, atteso che l’ubi consistam delle misure ante delictum risiede nel controllo della persona assoggettata, con una conseguente ed inevitabile degradazione morale e giuridica di questa.

Si è parlato del contenuto delle misure; ma il rilievo in parola non cambierebbe – come argutamente notato – ove si ponesse l’accento sulla natura della valutazione demandata al giudice circa l’esistenza dei presupposti: perché accertare la pericolosità (sociale) di taluno si accompagna inevitabilmente ad una riprovazione delle relative condotte, che se non del tutto equivalente risulterebbe per lo meno prossima ad un rimprovero di colpevolezza.

I predetti connotati fisiologici comportano allora anche la riconduzione del genus in parola entro lo spettro dell’art. 25 Cost. e quindi, sempre con riferimento al versante procedurale, al principio di precostituzione e naturalità del giudice (comma 1). Norma di garanzia e di sistema al contempo[2], essa esprime l’esigenza di assicurare una razionale distribuzione del carico di lavoro giudiziario, da un lato, e la prevedibilità per il singolo di chi sarà il giudice con cui dovrà interloquire, dall’altro: le evidente simmetrie individuate fra processo penale e di prevenzione non possono che condurre alla trasposizione nel secondo del suddetto principio.

Con una notazione di chi scrive, volendo: nelle misure preventive, difatti, il lemma «naturale» si carica di un’accezione diversa da quella che un’autorevole dottrina[3] le riconduce con riferimento alla cognizione penale, dove – come noto – l’attributo esprime l’esigenza di allocare la competenza nel luogo più prossimo a quello di commissione del reato e, quindi, ove sorge più forte l’esigenza di ripristino della legalità violata. Nelle misure di prevenzione, pare di poter dire, non si riproduce ciò, dal momento che esse rispondono proprio alla finalità di evitare di giungere a quanto poc’anzi detto. Tuttavia, non per questo la naturalità perde qui di rilievo, dal momento che radicare il controllo dell’autorità nel luogo in cui dimora il prevenuto (art. 5, Codice Antimafia) corrisponde anzi ad un pregnante bisogno di difesa sociale e, ad un tempo, alla concreta possibilità per l’interessato di interloquire su una valutazione di pericolosità sociale “geograficamente relativizzata”. Con l’intuibile conseguenza, allora, che un’eventuale disposizione normativa deviante da tali coordinate incorrerebbe nel contrasto con l’art. 25 comma 1 Cost.

3. Il punto più delicato è rappresentato dall’accostamento della tutela preventiva a quella cautelare disciplinata in sede codicistica (artt. 272 e ss. c.p.p.).

Muovendo dalla basilare esigenza di scongiurare il “vuoto dei fini” delle restrizioni che l’ordinamento prevede alla libertà personale, l’Autore muove dalla constatazione che la funzionalizzazione delle misure preventive risiede nella necessità di evitare il rischio di commissione di reati; il che, nelle trame del disegno composto, consentirebbe di intravedere una contiguità logica e giuridica con la tutela cautelare personale (art. 274 lett. c) c.p.p.), di cui quella preventiva verrebbe a condividere e riprodurre il relativo periculum in mora.

Ciò ha sensibili ricadute: dacché l’individuazione del «fine» perseguito dall’imposizione di una misura ante delictum comporterebbe l’esatta perimetrazione di ciò che si vuole proteggere col ricorso a quest’ultima.

Ciò, in buona sostanza, viene a riflettersi su almeno due aspetti di fondo: da un lato, l’efficacia della risposta preventiva alla istanza di difesa della collettività; dall’altro, la messa al riparo del singolo da pregiudizievoli interferenze, mediante la riaffermazione del noto rapporto fra libertà personale (regola) e restrizioni alla stessa (eccezione).

Al contempo, l’individuata affinità fra le due forme di tutela dovrebbe condurre – nell’ottica dell’Autore – all’implementazione del sottosistema preventivo nel senso di conferire al giudice, richiesto di applicare una misura, una ragionevole flessibilità nello sciogliere il dubbio tanto sull’an quanto sul quomodo.

Questo perché, viene giustamente notato, il contenuto standardizzato dei provvedimenti impositivi che la pratica mostra costantemente riporta in questa sede un tema che negli ultimi tempi costituisce un vero e proprio leit motiv delle riflessioni in campo processuale: il principio di proporzionalità. Postulato capace di orientare l’interprete nel senso di una “personalizzazione” della misura irroganda, così attuando le esigenze poc’anzi messe in luce.

Ed è possibile cogliere forse un’intuizione di fondo: che, seguendo le direzioni ermeneutiche elaborate in tema di misure cautelari, il canone di proporzionalità possa essere impiegato parimenti qui non soltanto – sulla scorta della sua tradizionale collocazione concettuale e normativa – nel quomodo del potere preventivo (ossia nella scelta della misura), ma anche nell’an, imponendo di tal guisa all’interprete di non appiattire la propria valutazione di pericolosità sociale del proposto sulla mera riconducibilità in astratto ad una delle figure delinquenziali tipizzate (art. 4, Codice Antimafia), che in termini pratici verrebbe a tradursi in una pericolosità presunta, ma di procedere ad una valutazione in concreto degli indizi di appartenenza ad una delle predette categorie e della probabilità di commissioni di reati. In sintesi: la proporzionalità non solo come misura di “quantità” del potere preventivo espresso (intensità della restrizione), ma anche quale condizione del suo esercizio.

Intendiamoci, perché va pronunciato un caveat: la “stella polare” delle misure cautelari non si può spingere sino ad una totale omologazione fra le due tutele, non foss’altro per l’alterità fisiologica che comunque permane, come del resto differente è la prognosi che viene demandata al giudice cautelare (art. 274 lett. c) c.p.p.) e al giudice della prevenzione: nel primo caso, difatti, la valutazione circa la probabilità di commissione di ulteriori reati muove da un fatto già compiuto, benché ricostruibile ad un livello solamente indiziario (art. 273 c.p.p.); nel secondo, la commissione del reato è unicamente il pericolo che si vuol prevenire, discendendo da ciò inevitabilmente l’alterità del percorso logico-giuridico a cui è chiamato l’interprete.

Alla resa dei conti, lo scopo non era certo di pervenire ad un approdo in una materia ancor oggi carente di vera e propria sistemazione organica; ma di fungere da premessa per utili coordinate interpretative e de lege ferenda, quello sì. E lo è senz’altro.


[1] Da tale aspetto deriverebbe altresì, nella prospettiva dell’Autore, che le esigenze di prevedibilità, pur insite anche in tale materia, non mirano tanto ad orientare il singolo al momento della condotta, quanto piuttosto al momento della decisione; quindi, nell’ottica di garantire un’efficace strategia difensiva.
[2] M. Nobili, Commento all’art. 25, I comma, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Rapporti civili, Art. 24-26, Zanichelli, 1988.
[3] F. Cordero, Procedura penale, Giuffrè, 2012; ma vedasi, sul versante giurisprudenziale, Corte cost., 5.4.2006, n. 168.

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Centamore, Recensione a “La prevenzione ragionevole” (Francesco Pio Lasalvia, Dike, 2022), in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 7-8