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L’ufficio del Pubblico Ministero nella Procura non può essere ritenuto luogo di privata dimora

Cassazione Penale, Sez. VI, 30 agosto 202 (ud. 25 maggio 2022), n. 32010
Presidente Di Stefano, Relatore D’Arcangelo

In merito alla nozione di luogo di privata dimora – rilevante ai sensi dell’art. 266, comma 2, cod. proc. pen. – segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che «l’ufficio del Pubblico Ministero nella Procura non può essere ritenuto luogo di privata dimora, in quanto è un luogo nel quale è ammesso l’accesso, per ragioni di ufficio, ad una platea ampia di persone, anche in assenza del suo titolare, e nel quale la regolamentazione dell’accesso non è rimessa alla sola determinazione del sostituto procuratore».

Ad avviso dei giudici di legittimità, «la nozione, delineata dal codice penale, di luogo di privata dimora (ed evocata, inter alios, dagli artt. 614, 615, 615-bis, 624-bis, 628, comma terzo, n. 3 -bis, cod. pen.) non può essere automaticamente trasposta nell’esegesi dell’apparente omologa nozione dettata dall’art. 266, comma 2, cod. proc. pen., in quanto diversi sono i bilanciamenti posti in essere dal legislatore nel delineare il concetto di domicilio, a seconda che il suo intervento operi in funzione della tutela penale di un ambito di riservatezza contro le violazioni e le interferenze illecite altrui o al fine di porre un limite allo svolgimento delle indagini, realizzate nel pubblico interesse al perseguimento dei reati».

Ciò chiarito, «nell’interpretazione della distinta nozione di luogo di privata dimora di cui all’art. 266, comma 2, cod. proc. pen., le Sezioni Unite penali hanno affermato che il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza; ciò in quanto il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente; solo il requisito della stabilità anche se intesa in senso relativo, può trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che può fargli acquistare un’autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità».

La giurisprudenza di legittimità, muovendo dalle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite con la sentenza Prisco, ha di seguito affermato che per «luogo di privata dimora» deve intendersi quello adibito ad esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente, senza turbativa da parte di estranei, senza che peraltro ciò implichi che tutti i locali dai quali il possessore abbia diritto di escludere le persone a lui non gradite possano considerarsi luoghi di privata dimora, in quanto lo ius excludendi alios rilevante ex art. 614 c.p. non è fine a se stesso, ma serve a tutelare il diritto alla riservatezza, nello svolgimento di alcune manifestazioni della vita privata della persona, che l’art. 14 Cost. garantisce, proclamando l’inviolabilità del domicilio.

In conclusione, deve escludersi che possa considerarsi luogo di privata, ai sensi dell’art. 614 cod. pen., ogni luogo al quale è consentito l’accesso ad un numero indiscriminato o, comunque, elevato di persone.

Redazione Giurisprudenza Penale

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