ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEImpugnazioni

Sulla inammissibilità delle impugnazioni mediante invio della scansione di immagini

Cassazione Penale, Sez. III, 7 settembre 2022 (ud. 15 luglio 2022), n. 32917
Presidente Ciampi, Relatore Dawan

In tema di impugnazioni, segnaliamo la sentenza con cui la terza sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata in tema di inammissibilità dell’impugnazione mediante l’invio, a mezzo pec, della scansione di immagini.

Il Tribunale del riesame – si legge nella pronuncia – «ha motivato la decisione richiamando la giurisprudenza della Corte sul punto (Sez. 2, n. 2874 del 17/11/2021, dep. 2022), che non consente una diversa interpretazione. Il rispetto delle norme processuali in tema di impugnazione è, infatti, un principio consolidato nel nostro ordinamento, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni».

La descrizione del file inviato via pec alla Cancelleria – proseguono i giudici – «consente di escludere che si trattasse, tecnicamente, di un atto corrispondente alle caratteristiche indicate, oltreché dal comma 6-bis dell’art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4, al quale il comma 6-bis rinvia. Si legge, invero, all’art. 3, comma 1, dell’anzidetto provvedimento del Direttore generale emesso in data 9 novembre 2020 che “l’atto del procedimento in forma di documento informatico [categoria nella quale evidentemente è sussumibile “l’atto” d’impugnazione “in forma di documento informatico” di cui ragiona il comma 6-bis dell’art. 24 citato], da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell’art. 2, rispetta i seguenti requisiti: è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata”». La circostanza che debba trattarsi di un atto generato attraverso “una trasformazione di un documento testuale” «rende ragione della conseguente inammissibilità propriamente “tecnica” (“non è pertanto ammessa…”) della pura e semplice “scansione di immagini”»

La Corte ha osservato come «nel caso della scansione di immagini, infatti, il file che ne risulta non contiene il “testo” del documento, ma solo una sua “riproduzione” (o meglio “rappresentazione”) grafica». L’inammissibilità, invero, «è presidio giuridico della necessaria funzionalizzazione “tecnica” dell’atto ad un procedimento interamente telematico (tra l’altro liberamente scelto, al posto del tradizionale, da chi tale atto redige e deposita)».

Ciò detto, «l’originale dell’atto d’appello – ossia l’unico atto materialmente redatto e sottoscritto dal difensore dell’imputato – non è mai pervenuto in quanto tale (nonostante la sua natura di atto del procedimento) nella sfera del destinatario, atteso che la Cancelleria – che l’ha ricevuto viepiù senza attestazione di conformità – non l’avrebbe ricevuto come originale neppure qualora detta attestazione vi fosse stata: l’originale, infatti, è sempre rimasto a mani di chi l’ha trasmesso, senza dunque essere mai giuridicamente uscito dalla sua sfera di dominio».

Redazione Giurisprudenza Penale

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