ARTICOLIDIRITTO PENALEResponsabilità degli enti

Responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001, infortuni sul lavoro e attribuzione al delegato in materia di sicurezza della posizione di apicale

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Cassazione Penale, Sez. IV, 21 settembre 2022 (ud. 24 maggio 2022), n. 34943
Presidente Dovere, Relatore Bellini

Segnaliamo ai lettori, in tema di responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 e infortuni sul lavoro, la pronuncia con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla possibilità di attribuire al delegato in materia di sicurezza una posizione da “apicale” all’interno della società (ai fini del riconoscimento della responsabilità amministrativa da reato in capo alla società).

Il giudice di appello – si legge nella sentenza – «ha ritenuto che il conferimento di una ampia delega in via esclusiva nel settore della sicurezza sul lavoro (con autonomia gestionale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e potere di spesa circoscritto all’importo di euro 25.000) sia sufficiente a comprendere il delegato nel novero delle figure apicali indicate dalla norma, in quanto aveva posto il delegato in una posizione di sovraordinazione assimilabile a quelle ivi specificamente contemplate (amministrazione, rappresentanza e direzione dell’ente ovvero di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale)».

Ad avviso dei giudici di legittimità, «tale giudizio è figlio di una errata interpretazione dell’art. 5 c. 1 lett. a) D. Lgs. 231/2001», cui si aggiunge la considerazione tale per cui «il principio di legalità – che informa anche il sistema di accertamento della responsabilità degli enti – impone al giudice di attenersi alla precisa dizione della norma senza indulgere ad interpretazioni analogiche o estensive e quando la norma non sia chiara di attenersi alla interpretazione giurisprudenziale vigente, e ad evitare interpretazioni in malam partem».

Il principale vizio della sentenza impugnata – prosegue il collegio – «è quello di avere operato una sorta di equiparazione tra “il potere di compiere scelte decisionali in piena autonomia in materia di sicurezza” ed il riconoscimento di una veste apicale, secondo la previsione dell’art. 5 lett. a) d. lgs. 231/01». Al contrario, secondo la Corte di Cassazione «il cumulare i ruoli di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di delegato alla sicurezza non fa per ciò solo assumere il ruolo di chi gestisce o dirige l’ente o una ripartizione rilevante di essa».

I giudici di merito «nella verifica delle condizioni per l’affermazione della responsabilità dell’ente, avrebbero dovuto accertare se all’imputato fosse stata riconosciuto in origine, ovvero attribuito con delega, un complessivo assetto di poteri tali da definirne la veste apicale nel senso delineato dall’art. 5 lett. a), non limitandosi a considerare se all’esercizio delle specifiche funzioni delegate fossero stati assicurati i correlati poteri, di per sé implicanti una certa misura di indipendenza gestionale, di organizzazione e controllo, e di autonomia di spesa, necessaria ma anche limitata allo svolgimento delle funzioni delegate».

Tali poteri – conclude la pronuncia – «costituiscono nulla più che le premesse dell’esercizio della delega, ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. c) D. Lgs. 81/2008, e dell’esonero di responsabilità del datore di lavoro, ma non sono indici della ricorrenza di una posizione apicale in capo al delegato».

Redazione Giurisprudenza Penale

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