Audizione di un testimone a carico in assenza dell’imputato o del difensore: come porre rimedio alla violazione del principio del giusto processo secondo la Corte di Giustizia UE.
[a cura di Stefania Carrer]
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Ottava Sezione,
Sentenza 15 settembre 2022, Causa C-347-21
In tema di giusto processo e, nello specifico, del diritto dell’imputato di presenziare al suo processo e di avvalersi di un difensore, segnaliamo la sentenza con cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dato risposta a due quesiti pregiudiziali sollevati dal Tribunale specializzato per i procedimenti penali bulgaro in merito all’interpretazione di alcune disposizioni delle Direttive UE numeri 2016/343 (sulla presunzione di innocenza) e 2013/48/UE (sul diritto di difesa).
Nel caso di specie, nel corso di un procedimento penale per reati in materia di immigrazione clandestina, venivano celebrate due udienze nel corso delle quali il giudice procedeva all’audizione di alcuni testimoni, sebbene nella prima udienza risultasse assente l’avvocato dell’imputato e nell’udienza successiva fossero assenti sia l’imputato che l’avvocato, a causa di contagio da coranavirus.
Il giudice bulgaro riteneva infatti che, secondo i principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 13 febbraio 2020 (C‑688/18), alla violazione del diritto dell’imputato di essere rappresentato da un avvocato e del diritto dell’avvocato di presenziare e partecipare al procedimento avrebbe potuto essere posto rimedio procedendo ad una nuova audizione del testimone ad un’udienza successiva per l’interrogatorio della difesa.
Tuttavia, per il giudice del rinvio non risultava chiaro se fosse necessario ripetere completamente l’audizione del testimone, inclusa quindi la riprosizione delle domande già poste dalle parti anche precedentemente presenti all’udienza, o se fosse sufficiente che l’audizione supplementare prevedesse la possibilità per l’imputato e il suo difensore di porre le proprie domande al testimone.
La Corte di Giustizia ha chiarito che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 devono essere interpretati nel senso che, “qualora, al fine di garantire il rispetto del diritto dell’imputato di presenziare al proprio processo e di avvalersi di un difensore, l’autorità giudiziaria nazionale proceda a una nuova audizione di un testimone a carico, poiché, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, l’imputato e il suo avvocato non hanno potuto presenziare alla precedente audizione di tale testimone, è sufficiente che l’imputato o il suo avvocato possano liberamente interrogare detto testimone, sempreché, prima di tale nuova audizione, l’imputato e il suo avvocato abbiano ricevuto una copia del verbale della precedente audizione dello stesso testimone”.
Secondo la Corte, infatti, il previo invio del verbale dell’audizione precedentemente svolta garantisce il rispetto del diritto a un processo equo e dei diritti della difesa dell’imputato, offrendo a quest’ultimo un’adeguata possibilità di contestare la testimonianza a carico e di interrogarne l’autore. Il rispetto di tale requisito rende quindi non necessaria la ripetzione integrale dell’audizione svoltasi in sua assenza.