Messa alla prova: (in)applicabilità agli enti ex d. lgs. 231/2001 e legittimazione del Procuratore Generale ad impugnare l’ordinanza di ammissione. L’informazione provvisoria delle Sezioni Unite
Cassazione Penale, Sezioni Unite, udienza 27 ottobre 2022, informazione provvisoria n. 17/22
Presidente Cassano, Relatore Pezzullo
In tema di responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 e messa alla prova, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto (preliminare rispetto a quella della applicabilità o meno della messa alla prova alle società): «se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l’ordinanza che ammette l’imputato alla messa alla prova ai sensi dell’art. 464-bis cod. proc. pen. nonché, e, in caso affermativo, per quali motivi, la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen.».
All’esito dell’udienza del 27 ottobre 2022, le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: «Il procuratore generale è legittimato, ai sensi dell’art. 464-quater, comma 7, c.p.p., ad impugnare l’ordinanza di ammissione alla prova (art. 464-bis, c.p.p.) ritualmente comunicatagli ai sensi dell’art. 128 c.p.p. In conformità a quanto previsto dall’art. 586 c.p.p., in caso di omessa comunicazione dell’ordinanza è legittimato ad impugnare quest’ultima insieme con la sentenza al fine di dedurre anche motivi attinenti ai presupposti di ammissione alla prova. L’istituto dell’ammissione alla prova (art. 168-bis c.p.) non trova applicazione con riferimento agli enti di cui al d. lgs. n. 231 del 2001».